Art. 22. Piano triennale dei servizi sociali 1. Il consiglio regionale, al fine di perseguire le finalita' della presente legge e, in particolare, per orientare l'evoluzione dei servizi e garantirne una omogenea erogazione su tutto il territorio, approva il piano triennale dei servizi sociali. 2. Il piano triennale dei servizi sociali indica, in particolare: a) gli obiettivi qualitativi e quantitativi da perseguire; b) la determinazione e la ripartizione delle risorse finanziarie per lo sviluppo e il riequilibrio dei servizi sociali; c) gli indirizzi per la gestione integrata dei servizi sociali con i servizi sanitari; d) le priorita' di intervento; e) gli indirizzi metodologici e operativi per l'organizzazione ed erogazione, dei servizi sociali; f) gli indicatori e i parametri per la valutazione dei servizi erogati; g) i criteri e le modalita' per promuovere la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 1; h) gli indirizzi per la promozione e la qualificazione delle risorse umane e professionali. 3. Il piano triennale dei servizi sociali fornisce indicazioni alle conferenze di zona per l'elaborazione dei piani socio-assistenziali e socio-sanitari. 4. La giunta regionale al termine del secondo anno di vigenza del piano triennale dei servizi sociali, organizza la conferenza sullo stato di attuazione dello stesso.