Art. 22.
                 Piano triennale dei servizi sociali
 
  1. Il consiglio regionale, al fine di perseguire le finalita' della
presente  legge  e,  in  particolare,  per orientare l'evoluzione dei
servizi e garantirne una omogenea erogazione su tutto il  territorio,
approva il piano triennale dei servizi sociali.
  2. Il piano triennale dei servizi sociali indica, in particolare:
   a) gli obiettivi qualitativi e quantitativi da perseguire;
   b)  la  determinazione e la ripartizione delle risorse finanziarie
per lo sviluppo e il riequilibrio dei servizi sociali;
   c) gli indirizzi per la gestione integrata dei servizi sociali con
i servizi sanitari;
   d) le priorita' di intervento;
   e) gli indirizzi metodologici e operativi per l'organizzazione  ed
erogazione, dei servizi sociali;
   f)  gli  indicatori  e  i parametri per la valutazione dei servizi
erogati;
   g) i criteri e le modalita' per promuovere la  partecipazione  dei
soggetti di cui all'art. 1;
   h)  gli  indirizzi  per  la  promozione  e la qualificazione delle
risorse umane e professionali.
  3. Il piano triennale dei servizi sociali fornisce indicazioni alle
conferenze di zona per l'elaborazione dei piani socio-assistenziali e
socio-sanitari.
  4. La giunta regionale al termine del secondo anno di  vigenza  del
piano  triennale  dei  servizi sociali, organizza la conferenza sullo
stato di attuazione dello stesso.