Art. 23. Modalita' di approvazione del piano triennale dei servizi sociali 1. Sentite le conferenze dei sindaci, le conferenze di zona e i soggetti di cui all'art. 1, la giunta regionale, entro il 30 giugno dell'ultimo anno di vigenza del piano triennale dei servizi sociali, approva lo schema di piano per il triennio successivo e lo trasmette alle conferenze di zona, alle province e alle AUSL. 2. Gli enti locali, le conferenze e le AUSL di cui al comma 1, nei trenta giorni successivi al ricevimento, trasmettono il loro motivato parere alla Regione. 3. La giunta regionale, esaminate le valutazioni delle conferenze dei comuni di zona, delle province e delle AUSL, ed apportate eventuali modificazioni ed integrazioni allo schema, adotta la proposta di piano dei servizi sociali per il triennio successivo e la trasmette al consiglio regionale per l'approvazione. 4. Gli obiettivi, gli indirizzi e gli indicatori fissati dal piano triennale dei servizi sociali conservano la loro efficacia sino all'approvazione del nuovo piano.