Art. 23.
  Modalita' di approvazione del piano triennale dei servizi sociali
 
  1. Sentite le conferenze dei sindaci, le conferenze  di  zona  e  i
soggetti  di  cui all'art. 1, la giunta regionale, entro il 30 giugno
dell'ultimo anno di vigenza del piano triennale dei servizi  sociali,
approva  lo schema di piano per il triennio successivo e lo trasmette
alle conferenze di zona, alle province e alle AUSL.
  2.  Gli enti locali, le conferenze e le AUSL di cui al comma 1, nei
trenta giorni successivi al ricevimento, trasmettono il loro motivato
parere alla Regione.
  3. La giunta regionale, esaminate le valutazioni  delle  conferenze
dei  comuni  di  zona,  delle  province  e  delle  AUSL, ed apportate
eventuali  modificazioni  ed  integrazioni  allo  schema,  adotta  la
proposta di piano dei servizi sociali per il triennio successivo e la
trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.
  4.  Gli obiettivi, gli indirizzi e gli indicatori fissati dal piano
triennale dei servizi  sociali  conservano  la  loro  efficacia  sino
all'approvazione del nuovo piano.