Art. 24. Interventi socio-assistenziali essenziali 1. In relazione a quanto disciplinato dall'art. 59, comma 45, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) in materia di fondo sociale e di modalita' organizzative delle prestazioni sociali per garantire, attraverso standard essenziali ed uniformi sul territorio nazionale, i diritti dell'infanzia, dell'adolescenza, degli anziani, dei portatori di handicap nonche' il sostegno alle famiglie, la prevenzione e il trattamento delle tossicodipendenze, l'inserimento e l'integrazione dei cittadini stranieri, la Regione individua come compiti dei comuni, singoli o associati a livello di distretto e di zona, le seguenti prestazioni essenziali ed uniformi: a) interventi volti all'informazione, promozione e prevenzione sociale; b) misure di contrasto alla poverta' attraverso l'assistenza economica ed ogni altro intervento che i comuni ritengono di individuare per rispondere alle esigenze derivanti da insufficienza di reddito; c) misure di sostegno alle famiglie e alle responsabilita' familiari, in un nuovo contesto di pari opportunita'; d) misure per favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita di anziani, di portatori di handicap e di persone con gravi limitazioni dell'autonomia; e) misure per agevolare l'inserimento nella scuola, nella formazione professionale e nel lavoro, di portatori di handicap e soggetti con disagio psico-sociale, con particolare riferimento ad alcooldipendenti e tossicodipendenti; f) misure per facilitare l'integrazione sociale e promuovere attivita' di tempo libero a favore di minori, adolescenti, giovani e anziani, con particolare riferimento ai portatori di handicap e alle persone con disagio psico-sociale; g) interventi per garantire l'ospitalita' presso strutture diurne, notturne e residenziali territoriali; h) misure assistenziali per far fronte alle situazioni familiari ed individuali di disagio e di emergenza sociale; i) misure per la tutela sociale dei disabili incapaci di provvedere autonomamente alla gestione del proprio patrimonio, da effettuarsi in collaborazione con coloro che esercitano per legge la tutela di tali soggetti e con i servizi sociali, incaricati dell'assistenza; l) misure per il reinserimento sociale dei detenuti e delle detenute, con particolare riferimento alla prole; m) misure straordinarie per situazioni di emergenza. 2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate in modo complementare e in forma integrata al fine di far fronte organicamente a singole aree di bisogno. In particolare si integrano con le prestazioni sanitarie e con i percorsi dell'istruzione scolastica e professionale per rimuovere le cause che impediscono una completa ed efficace fruizione anche dei servizi educativi e dell'istruzione. 3. I comuni, tramite i distretti, provvedono a realizzare le misure di cui al comma 1, secondo i compiti gia' individuati all'art. 13, comma 2, e si raccordano nelle zone per la gestione degli interventi di carattere residenziale e di particolari servizi sovradistrettuali.