Art. 24.
              Interventi socio-assistenziali essenziali
 
  1. In relazione a quanto disciplinato dall'art. 59, comma 45, della
legge  27  dicembre 1997, n. 449 (misure per la stabilizzazione della
finanza  pubblica)  in  materia  di  fondo  sociale  e  di  modalita'
organizzative  delle  prestazioni  sociali  per garantire, attraverso
standard essenziali ed uniformi sul territorio nazionale,  i  diritti
dell'infanzia,  dell'adolescenza,  degli  anziani,  dei  portatori di
handicap nonche' il sostegno  alle  famiglie,  la  prevenzione  e  il
trattamento  delle  tossicodipendenze, l'inserimento e l'integrazione
dei cittadini  stranieri,  la  Regione  individua  come  compiti  dei
comuni,  singoli  o  associati  a  livello di distretto e di zona, le
seguenti prestazioni essenziali ed uniformi:
   a) interventi volti  all'informazione,  promozione  e  prevenzione
sociale;
   b)  misure  di  contrasto  alla  poverta'  attraverso l'assistenza
economica  ed  ogni  altro  intervento  che  i  comuni  ritengono  di
individuare  per  rispondere alle esigenze derivanti da insufficienza
di reddito;
   c)  misure  di  sostegno  alle  famiglie  e  alle  responsabilita'
familiari, in un nuovo contesto di pari opportunita';
   d)  misure per favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita
di  anziani,  di  portatori  di  handicap  e  di  persone  con  gravi
limitazioni dell'autonomia;
   e)   misure   per  agevolare  l'inserimento  nella  scuola,  nella
formazione professionale e nel lavoro, di  portatori  di  handicap  e
soggetti  con  disagio  psico-sociale, con particolare riferimento ad
alcooldipendenti e tossicodipendenti;
   f) misure  per  facilitare  l'integrazione  sociale  e  promuovere
attivita'  di tempo libero a favore di minori, adolescenti, giovani e
anziani, con particolare riferimento ai portatori di handicap e  alle
persone con disagio psico-sociale;
   g) interventi per garantire l'ospitalita' presso strutture diurne,
notturne e residenziali territoriali;
   h)  misure  assistenziali per far fronte alle situazioni familiari
ed individuali di disagio e di emergenza sociale;
   i)  misure  per  la  tutela  sociale  dei  disabili  incapaci   di
provvedere  autonomamente  alla  gestione  del proprio patrimonio, da
effettuarsi in collaborazione con coloro che esercitano per legge  la
tutela   di  tali  soggetti  e  con  i  servizi  sociali,  incaricati
dell'assistenza;
   l) misure per  il  reinserimento  sociale  dei  detenuti  e  delle
detenute, con particolare riferimento alla prole;
   m) misure straordinarie per situazioni di emergenza.
  2.  Le  prestazioni  di  cui  al  comma  1  sono  erogate  in  modo
complementare  e  in  forma  integrata  al   fine   di   far   fronte
organicamente  a singole aree di bisogno. In particolare si integrano
con  le  prestazioni  sanitarie  e  con  i  percorsi  dell'istruzione
scolastica e professionale per rimuovere le cause che impediscono una
completa   ed  efficace  fruizione  anche  dei  servizi  educativi  e
dell'istruzione.
  3. I comuni, tramite i distretti, provvedono a realizzare le misure
di cui al comma 1, secondo i compiti gia'  individuati  all'art.  13,
comma  2, e si raccordano nelle zone per la gestione degli interventi
di carattere residenziale e di particolari servizi sovradistrettuali.