Art. 25. Modalita' di erogazione delle prestazioni essenziali 1. Ai fini della conoscenza e dell'utilizzo delle misure di cui all'art. 24, comma 1, i comuni garantiscono attivita' di informazione e consulenza, sulle prestazioni e sugli interventi sociali dagli stessi deliberati, anche in riferimento ai servizi sanitari, dell'istruzione e della formazione professionale, nonche' la promozione di iniziative congiunte con le aziende sanitarie, le istituzioni scolastiche - e i soggetti attuatori della formazione professionale per la diffusione di programmi e progetti integrati. 2. I comuni promuovono forme di sostegno al singolo, alle famiglie, alle responsabilita' familiari ed alle fasce deboli tramite: a) assistenza economica; b) assistenza domiciliare; c) iniziative per l'affidamento familiare e l'assistenza ai minori in situazione di bisogno e agli orfani; d) supporto al nucleo familiare tramite l'istituzione, anche all'interno di attivita' consultoriali, di servizi di mediazione familiare e di consulenza; e) tutela della maternita' anche attraverso forme di sostegno alle donne in difficolta', in stato di gravidanza e/o con figli minori; f) interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenza; g) attivita' di aggregazione giovanile e di ospitalita' presso centri sociali, centri vacanza, centri per minori, asili nido, ivi compresa l'acquisizione degli arredi, servizi integrativi per la prima infanzia; h) interventi per consentire ai portatori di handicap la mobilita' sul territorio attraverso particolari forme di trasporto; i) interventi coordinati in materia di diritto allo studio, formazione, orientamento professionale e collocamento al lavoro, con particolare riferimento ai portatori di handicap, ai minori a rischio, alle situazioni di abbandono scolastico, ai tossicodipendenti, agli alcooldipendenti e agli ex detenuti. 3. I comuni, attraverso le zone, garantiscono forme e servizi di ospitalita' collettiva, con trattamenti adeguati a rispondere ai bisogni degli ospiti, ricompresi tra: a) persone senza stabile dimora e prive di risposte abitative individuali o familiari; b) persone autosufficienti in condizioni di grave disagio ed emarginazione; c) persone parzialmente o totalmente non autosufficienti non assistibili a domicilio o prive di supporti familiari; d) persone appartenenti alle popolazioni zingare e nomadi. 4. Il piano triennale dei servizi sociali, nell'individuare le azioni di piano, i progetti obiettivo e i progetti pilota regionali definisce i criteri per l'organizzazione e i contenuti delle prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. L'erogazione delle prestazioni di cui al commi 2 e 3 e' effettuata dai comuni in forma diretta o attraverso intese con i soggetti di cui all'art. 1, commi 5 e 6 in base alla normativa vigente.