Art. 25.
        Modalita' di erogazione delle prestazioni essenziali
 
  1. Ai fini della conoscenza e dell'utilizzo  delle  misure  di  cui
all'art. 24, comma 1, i comuni garantiscono attivita' di informazione
e  consulenza,  sulle  prestazioni  e  sugli interventi sociali dagli
stessi  deliberati,  anche  in  riferimento  ai   servizi   sanitari,
dell'istruzione   e   della   formazione  professionale,  nonche'  la
promozione di iniziative  congiunte  con  le  aziende  sanitarie,  le
istituzioni  scolastiche  -  e  i soggetti attuatori della formazione
professionale per la diffusione di programmi e progetti integrati.
  2. I comuni promuovono forme di sostegno al singolo, alle famiglie,
alle responsabilita' familiari ed alle fasce deboli tramite:
   a) assistenza economica;
   b) assistenza domiciliare;
   c) iniziative per l'affidamento familiare e l'assistenza ai minori
in situazione di bisogno e agli orfani;
   d) supporto  al  nucleo  familiare  tramite  l'istituzione,  anche
all'interno  di  attivita'  consultoriali,  di  servizi di mediazione
familiare e di consulenza;
   e) tutela della maternita' anche attraverso forme di sostegno alle
donne in difficolta', in stato di gravidanza e/o con figli minori;
   f) interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di  abuso  o
di  sfruttamento  sessuale,  di  abbandono,  di  maltrattamento  e di
violenza;
   g) attivita' di aggregazione giovanile  e  di  ospitalita'  presso
centri  sociali,  centri  vacanza, centri per minori, asili nido, ivi
compresa l'acquisizione degli  arredi,  servizi  integrativi  per  la
prima infanzia;
   h) interventi per consentire ai portatori di handicap la mobilita'
sul territorio attraverso particolari forme di trasporto;
   i)  interventi  coordinati  in  materia  di  diritto  allo studio,
formazione, orientamento professionale e collocamento al lavoro,  con
particolare  riferimento  ai  portatori  di  handicap,  ai  minori  a
rischio,   alle    situazioni    di    abbandono    scolastico,    ai
tossicodipendenti, agli alcooldipendenti e agli ex detenuti.
  3.  I  comuni,  attraverso le zone, garantiscono forme e servizi di
ospitalita' collettiva, con  trattamenti  adeguati  a  rispondere  ai
bisogni degli ospiti, ricompresi tra:
   a)  persone  senza  stabile  dimora  e prive di risposte abitative
individuali o familiari;
   b) persone autosufficienti  in  condizioni  di  grave  disagio  ed
emarginazione;
   c)  persone  parzialmente  o  totalmente  non  autosufficienti non
assistibili a domicilio o prive di supporti familiari;
   d) persone appartenenti alle popolazioni zingare e nomadi.
  4. Il piano triennale  dei  servizi  sociali,  nell'individuare  le
azioni  di  piano, i progetti obiettivo e i progetti pilota regionali
definisce  i  criteri  per  l'organizzazione  e  i  contenuti   delle
prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
  5.  L'erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al  commi  2  e 3 e'
effettuata dai comuni in forma diretta  o  attraverso  intese  con  i
soggetti  di  cui  all'art.  1,  commi  5  e 6 in base alla normativa
vigente.