Art. 26.
                        Servizi residenziali
 
  1. Per rispondere ai bisogni  delle  persone  individuate  all'art.
25,   comma  3,  che  richiedono  prolungati  periodi  di  interventi
sostitutivi alla famiglia, i comuni attraverso le zone organizzano  e
promuovono servizi residenziali a ciclo diurno e continuativo.
  2. I servizi residenziali sono articolati in:
   a) comunita' alloggio e appartamenti protetti;
   b) comunita' educativo-assistenziali;
   c) casa albergo;
   d) residenza servita;
   e) residenza protetta.
  3.  Nell'ambito  della  programmazione  socio-sanitaria di zona, di
intesa tra aziende sanitarie e comuni, sono  realizzate  le  seguenti
forme di residenzialita' ad alta integrazione sanitaria:
   a) residenze sanitarie assistenziali per anziani;
   b)  comunita'  terapeutico-assistenziali  per  tossicodipendenti e
alcooldipendenti;
   c) centri di riabilitazione e socio-riabilitativi per i  portatori
di handicap;
   d)  centri  diurni,  comunita'  terapeutiche e residenze sanitarie
assistenziali per persone con patologia psichiatrica;
   e) comunita' alloggio per soggetti affetti da patologia HIV.
  4. I requisiti organizzativi,  strutturali  e  di  personale  delle
strutture  residenziali,  di  cui  al  comma  2,  e  delle  residenze
sanitarie assistenziali, di cui al comma 3, sono  disciplinati  dalla
legge regionale n. 29/1992 e successive modifiche e integrazioni.
  5.  I  servizi  residenziali  assicurano  interventi di tutela alla
persona,  di  recupero  e  reinserimento  sociale  degli  ospiti,  in
collaborazione  con  le famiglie, nonche', nel caso di minori, con la
competente autorita' giudiziaria.
  6.   I  servizi  residenziali  sono  collocati  sul  territorio  in
relazione ad indicatori regionali previsti nel  piano  triennale  dei
servizi  sociali  e  nel  piano sanitario regionale. L'organizzazione
degli stessi deve uniformarsi ai  criteri  del  piano  triennale  dei
servizi sociali con particolare riferimento a:
   a)  coinvolgimento  delle  famiglie  per  salvaguardare  i  legami
affettivi, nonche' per consentire rientri al proprio domicilio;
   b)  apertura  all'ambiente  esterno  in  modo   da   favorire   la
socializzazione e la normale vita di relazione degli utenti;
   c)   collaborazione  con  i  servizi  sociali  dei  distretti  per
programmare le ammissioni e le dimissioni degli utenti,  nonche'  per
elaborare progetti personalizzati;
   d)  garanzia  della  partecipazione  attiva  dell'utente anche per
favorire la qualita' assistenziale della struttura.