Art. 27.
                  Progetti-pilota e sperimentazioni
 
  1. Per favorire azioni innovative e nuovi modelli organizzativi  di
intervento  sociale  e  socio-sanitario, la Regione promuove progetti
sperimentali e azioni pilota presentati dai comuni e dai soggetti  di
cui  all'art.  1,  comma 5, secondo linee guida e criteri individuati
dal piano triennale dei servizi sociali.
  2. Le indicazioni per la valutazione dei progetti  e  le  modalita'
per  la  presentazione degli stessi sono definite nel piano triennale
dei servizi sociali. Per la compatibilita' e il  coordinamento  delle
azioni  di cui al comma 1 con la rete dei servizi socio-assistenziali
e socio-sanitari, la Regione  provvede  all'acquisizione  dei  pareri
delle zone.