Art. 27. Progetti-pilota e sperimentazioni 1. Per favorire azioni innovative e nuovi modelli organizzativi di intervento sociale e socio-sanitario, la Regione promuove progetti sperimentali e azioni pilota presentati dai comuni e dai soggetti di cui all'art. 1, comma 5, secondo linee guida e criteri individuati dal piano triennale dei servizi sociali. 2. Le indicazioni per la valutazione dei progetti e le modalita' per la presentazione degli stessi sono definite nel piano triennale dei servizi sociali. Per la compatibilita' e il coordinamento delle azioni di cui al comma 1 con la rete dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, la Regione provvede all'acquisizione dei pareri delle zone.