Art. 28.
           Autorizzazione all'apertura e al funzionamento
                    delle strutture assistenziali
 
  1.   Ciascuna  struttura  assistenziale  a  carattere  residenziale
prevista dalla presente legge o individuata dal piano  triennale  dei
servizi  sociali  deve essere autorizzata al funzionamento sulla base
delle apposite disposizioni regionali in materia.