Art. 3.
                        Diritto dei cittadini
 
  1. I cittadini che usufruiscono del sistema dei servizi sociali:
   a) sono compiutamente informati sui propri diritti in rapporto  ai
servizi  sociali,  sulle  prestazioni  di cui e' possibile usufruire,
sulle  possibilita'  di  scelta  esistenti,  sulle  condizioni,   sui
requisiti  per  accedere alle prestazioni e sulle relative procedure,
nonche' sulle modalita' di erogazione delle prestazioni stesse;
   b) hanno diritto di ottenere che le modalita' di organizzazione  e
di svolgimento dei servizi garantiscano in concreto il rispetto della
liberta'  e  della  dignita'  personale  e sociale, lo sviluppo della
propria  personalita',  il  rispetto   delle'   proprie   convinzioni
religiose  ed  opinioni  politiche,  la  possibilita' di rimanere nel
proprio ambiente familiare e sociale o comunque  di  mantenere  nella
misura massima possibile le proprie relazioni familiari e sociali;
   c)  possono fruire di tutte le prestazioni contemplate dalla legge
e di cui e' effettivamente prevista l'erogazione, alle  condizioni  e
in  conformita'  ai requisiti e agli standard stabiliti dalle leggi e
dai piani regionali locali;
   d) possono  scegliere  la  struttura  o  il  servizio  pubblico  o
convenzionato, tra quelli deputati ad erogare le medesime prestazioni
tenuto  conto  dell'ambito  territoriale definito per ciascun tipo di
servizio dal piano regionale, nonche' nei casi e nei limiti  previsti
dalle leggi, nell'ambito dell'intera Regione;
   e)  possono  accedere  ai  servizi  e  alle  prestazioni secondo i
criteri di priorita' definiti nel piano regionale applicati  in  modo
imparziale  ed  in  conformita'  a decisioni pubblicamente adottate e
motivate,  qualora  limitazioni  oggettive  nella   capacita'   delle
strutture  o  nelle  risorse  degli  enti  eroganti non consentano il
soddisfacimento immediato di tutte le richieste.
  2. Ai cittadini che  usufruiscono  del  sistema  dei  servizi  deve
essere assicurato in ogni caso il diritto alle riservatezza.
  3.  I  comuni,  singoli  o  associati,  che erogano servizi sociali
adottano le relative "Carte dei  Servizi"  sulla  base  dei  principi
indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
gennaio 1994 (principi sull'erogazione dei servizi pubblici).