Art. 3. Diritto dei cittadini 1. I cittadini che usufruiscono del sistema dei servizi sociali: a) sono compiutamente informati sui propri diritti in rapporto ai servizi sociali, sulle prestazioni di cui e' possibile usufruire, sulle possibilita' di scelta esistenti, sulle condizioni, sui requisiti per accedere alle prestazioni e sulle relative procedure, nonche' sulle modalita' di erogazione delle prestazioni stesse; b) hanno diritto di ottenere che le modalita' di organizzazione e di svolgimento dei servizi garantiscano in concreto il rispetto della liberta' e della dignita' personale e sociale, lo sviluppo della propria personalita', il rispetto delle' proprie convinzioni religiose ed opinioni politiche, la possibilita' di rimanere nel proprio ambiente familiare e sociale o comunque di mantenere nella misura massima possibile le proprie relazioni familiari e sociali; c) possono fruire di tutte le prestazioni contemplate dalla legge e di cui e' effettivamente prevista l'erogazione, alle condizioni e in conformita' ai requisiti e agli standard stabiliti dalle leggi e dai piani regionali locali; d) possono scegliere la struttura o il servizio pubblico o convenzionato, tra quelli deputati ad erogare le medesime prestazioni tenuto conto dell'ambito territoriale definito per ciascun tipo di servizio dal piano regionale, nonche' nei casi e nei limiti previsti dalle leggi, nell'ambito dell'intera Regione; e) possono accedere ai servizi e alle prestazioni secondo i criteri di priorita' definiti nel piano regionale applicati in modo imparziale ed in conformita' a decisioni pubblicamente adottate e motivate, qualora limitazioni oggettive nella capacita' delle strutture o nelle risorse degli enti eroganti non consentano il soddisfacimento immediato di tutte le richieste. 2. Ai cittadini che usufruiscono del sistema dei servizi deve essere assicurato in ogni caso il diritto alle riservatezza. 3. I comuni, singoli o associati, che erogano servizi sociali adottano le relative "Carte dei Servizi" sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (principi sull'erogazione dei servizi pubblici).