Art. 30. Interventi regionali in favore di categorie protette 1. La Regione, al fine di consentire il potenziamento dei compiti istituzionali degli enti nazionali a struttura associativa, dotati di personalita' giuridica di diritto privato, che svolgono attivita' di tutela e di promozione sociale dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, concede contributi alle sedi regionali degli enti stessi. 2. Sulla base delle domande presentate entro il 30 aprile di ogni anno, i contributi sono concessi, nei successivi novanta giorni, per il 60 per cento della quota loro riservata dal piano triennale dei servizi sociali in misura fissa, in base al numero degli enti ammissibili al contributo, e la residua disponibilita' sulla base del numero degli iscritti. 3. La Regione provvede all'erogazione ai comuni, singoli o associati, dei fondi occorrenti per l'esercizio delle funzioni gia' di competenza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL). 4. Fino all'entrata in vigore della normativa nazionale di riordino dell'assistenza, la Regione eroga i contributi di cui alla legge regionale 26 luglio 1993, n. 35 (interventi a favore di categorie non vedenti). 5. La Regione, in accordo con i comuni della zona, assicura, altresi', attraverso l'erogazione di contributi anticipati idonee soluzioni per i profughi gia' ospitati nella Casa di riposo di Pigna.