Art. 30.
        Interventi regionali in favore di categorie protette
 
  1.  La  Regione, al fine di consentire il potenziamento dei compiti
istituzionali degli enti nazionali a struttura associativa, dotati di
personalita' giuridica di diritto privato, che svolgono attivita'  di
tutela  e  di  promozione  sociale dei mutilati, degli invalidi e dei
portatori di handicap, concede contributi alle sedi  regionali  degli
enti stessi.
  2.  Sulla  base delle domande presentate entro il 30 aprile di ogni
anno, i contributi sono concessi, nei successivi novanta giorni,  per
il  60  per  cento della quota loro riservata dal piano triennale dei
servizi sociali in  misura  fissa,  in  base  al  numero  degli  enti
ammissibili al contributo, e la residua disponibilita' sulla base del
numero degli iscritti.
  3.   La  Regione  provvede  all'erogazione  ai  comuni,  singoli  o
associati, dei fondi occorrenti per l'esercizio delle  funzioni  gia'
di  competenza  dell'Associazione  nazionale  mutilati e invalidi del
lavoro (ANMIL).
  4. Fino all'entrata in vigore della normativa nazionale di riordino
dell'assistenza, la Regione eroga i  contributi  di  cui  alla  legge
regionale 26 luglio 1993, n. 35 (interventi a favore di categorie non
vedenti).
  5.  La  Regione,  in  accordo  con  i  comuni della zona, assicura,
altresi', attraverso l'erogazione  di  contributi  anticipati  idonee
soluzioni per i profughi gia' ospitati nella Casa di riposo di Pigna.