Art. 31.
          Sistema di finanziamento delle politiche sociali
 
  1.  In relazione alle competenze degli enti locali, della Regione e
dello Stato, di  cui  agli  articoli  129,  131  e  132  del  decreto
legislativo
 n.  112/1998,  per  le  politiche  sociali e' adottato un sistema di
finanziamento al quale concorrono, in via prioritaria, i comuni e, in
via  sussidiaria,  la  regione,  lo  Stato  e  l'Unione  europea.  La
partecipazione  ai costi dei servizi, di cui all'art. 5, da parte del
cittadino costituisce un concorso finanziario.
  2. Per razionalizzare e armonizzare la spesa di parte  corrente  e,
per gli investimenti, nonche' le modalita' di offerta dei servizi sul
territorio  ligure,  la  Regione  articola  il  proprio finanziamento
secondo gli obiettivi del piano triennale perseguendo:
   a)  il  riequilibrio  della dotazione dei servizi essenziali nelle
zone carenti per fattori finanziari e geomorfologici;
   b) le forme associative tra comuni;
   c)  l'integrazione   sociale   delle   persone   con   limitazione
dell'autonomia,  favorendo  la  permanenza  al  proprio domicilio, la
mobilita' sul territorio anche  attraverso  trasporti  agevolati,  le
forme di assistenza e supporto familiare a ciclo diurno;
   d)  lo  sviluppo  e  la  realizzazione di progetti sperimentali ed
azioni pilota per l'innovazione  dei  servizi  e  la  valutazione  di
qualita';
   e)  il  monitoraggio,  la  verifica  e  la valutazione della spesa
sociale, attraverso l'osservatorio di cui all'art. 7, con particolare
riferimento ai risultati raggiunti e all'utilizzo  dei  finanziamenti
regionali.
  3.  Nel  caso di gravi e reiterate inadempienze la Regione provvede
alla revoca dei finanziamenti.
  4. I trasferimenti statali del fondo per le politiche  sociali,  di
cui   all'art.  133  del  decreto  legislativo    n.  112/1998,  sono
utilizzati ai sensi della presente legge.
  5. In caso di mancata approvazione nei termini previsti  del  piano
triennale  dei  servizi sociali la determinazione dei trasferimenti e
dei finanziamenti, tenuto conto dei criteri e  dei  principi  fissati
dal  piano  del  triennio  precedente  e  dalla  presente  legge,  e'
effettuata dalla giunta regionale.