Art. 32. Criteri di riparto del fondo regionale per i servizi sociali 1. Il fondo sociale regionale, per le spese di parte corrente, e' ripartito secondo il principio di sussidiarieta' e degli obiettivi individuati dal piano triennale richiamati nell'art. 22, comma 2. I criteri di riparto ai comuni tengono conto di indicatori demografici e di reddito, di densita' e distribuzione della popolazione, del potenziale di entrate proprie rapportato alla spesa destinata dai comuni ai servizi sociali. 2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 31, comma 2, lo stanziamento del fondo regionale per le spese in conto capitale e' ripartito in conformita' alle priorita' individuate in materia di: a) dotazioni di strutture residenziali, ivi compreso l'acquisto; b) adeguamento alle norme strutturali e di sicurezza degli impianti tecnologici adibiti alle strutture socio-assistenziali; c) ampliamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. 3. Il piano triennale dei servizi sociali provvede alla indicazione delle priorita' e all'adozione di eventuali nuovi criteri che si rendessero opportuni in collegamento con le scelte prioritarie.