Art. 32.
    Criteri di riparto del fondo regionale per i servizi sociali
 
  1. Il fondo sociale regionale, per le spese di parte  corrente,  e'
ripartito  secondo  il  principio di sussidiarieta' e degli obiettivi
individuati dal piano triennale richiamati nell'art. 22, comma 2.   I
criteri  di riparto ai comuni tengono conto di indicatori demografici
e di reddito, di densita'  e  distribuzione  della  popolazione,  del
potenziale  di  entrate  proprie  rapportato alla spesa destinata dai
comuni ai servizi sociali.
  2. Fermo restando  quanto  stabilito  dall'art.  31,  comma  2,  lo
stanziamento  del  fondo  regionale per le spese in conto capitale e'
ripartito in conformita' alle priorita' individuate in materia di:
   a) dotazioni di strutture residenziali, ivi compreso l'acquisto;
   b)  adeguamento  alle  norme  strutturali  e  di  sicurezza  degli
impianti tecnologici adibiti alle strutture socio-assistenziali;
   c)   ampliamento,  ristrutturazione,  manutenzione  straordinaria,
restauro e risanamento conservativo.
  3. Il piano triennale dei servizi sociali provvede alla indicazione
delle priorita' e all'adozione di  eventuali  nuovi  criteri  che  si
rendessero opportuni in collegamento con le scelte prioritarie.