Art. 33. Vincolo di destinazione 1. Sulle strutture socio-assistenziali finanziate con un contributo regionale e' apposto un vincolo decennale di destinazione d'uso de- corrente dall'apertura della struttura. 2. I comuni e le comunita' montane per i fini di cui al comma 1 sono tenuti, successivamente alla comunicazione del contributo, ad impegnarsi con provvedimento dell'organo competente a non modificare la destinazione d'uso dell'immobile, senza obbligo di trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari. 3. Le I.P.A.B. o gli enti iscritti, ai sensi dell'art. 16, ai registri regionali sono tenuti, successivamente alla comunicazione del contributo, a trascrivere a proprio carico il vincolo presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.