Art. 33.
                       Vincolo di destinazione
 
  1. Sulle strutture socio-assistenziali finanziate con un contributo
regionale  e'  apposto un vincolo decennale di destinazione d'uso de-
corrente dall'apertura della struttura.
  2.  I  comuni  e  le comunita' montane per i fini di cui al comma 1
sono tenuti, successivamente alla comunicazione  del  contributo,  ad
impegnarsi  con provvedimento dell'organo competente a non modificare
la destinazione d'uso dell'immobile, senza  obbligo  di  trascrizione
alla Conservatoria dei registri immobiliari.
  3.  Le  I.P.A.B.  o  gli  enti  iscritti, ai sensi dell'art. 16, ai
registri regionali sono tenuti,  successivamente  alla  comunicazione
del  contributo,  a trascrivere a proprio carico il vincolo presso la
competente Conservatoria dei registri immobiliari.