Art. 34.
   Autorizzazione alla modifica del vincolo di destinazione d'uso
 
  1. Il vincolo di destinazione d'uso relativo alle strutture sociali
e socio-sanitarie finanziate con contributi  regionali,  puo'  essere
modificato    senza    la   restituzione   del   contributo,   previa
autorizzazione da parte della giunta regionale esclusivamente per  la
trasformazione  in altre strutture sociali o socio-sanitarie, qualora
il destinatario del contributo dimostri che l'originale  destinazione
della  struttura  non  e'  piu'  corrispondente alle necessita' della
mutata realta' sociale.
  2. E' consentita la modifica, anche  parziale,  della  destinazione
d'uso degli asili nido, finanziati con contributi regionali, in altre
attivita'   educative   per  l'infanzia  o  in  attivita'  sociali  o
socio-sanitarie prioritariamente per i minori.
  3. La modifica del vincolo di destinazione di cui ai commi  1  e  2
puo'  essere  autorizzata  dalla  giunta  regionale  su richiesta dei
sindaci interessati, previo parere  della  competente  conferenza  di
zona.