Art. 34. Autorizzazione alla modifica del vincolo di destinazione d'uso 1. Il vincolo di destinazione d'uso relativo alle strutture sociali e socio-sanitarie finanziate con contributi regionali, puo' essere modificato senza la restituzione del contributo, previa autorizzazione da parte della giunta regionale esclusivamente per la trasformazione in altre strutture sociali o socio-sanitarie, qualora il destinatario del contributo dimostri che l'originale destinazione della struttura non e' piu' corrispondente alle necessita' della mutata realta' sociale. 2. E' consentita la modifica, anche parziale, della destinazione d'uso degli asili nido, finanziati con contributi regionali, in altre attivita' educative per l'infanzia o in attivita' sociali o socio-sanitarie prioritariamente per i minori. 3. La modifica del vincolo di destinazione di cui ai commi 1 e 2 puo' essere autorizzata dalla giunta regionale su richiesta dei sindaci interessati, previo parere della competente conferenza di zona.