Art. 35.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione della presente legge si
provvede con gli  stanziamenti  iscritti  ai  seguenti  capitoli  del
bilancio regionale:
   5900  "Fondo  regionale  per  le  spese  correnti  per  i  servizi
sociali";
   5910 "Fondo regionale  per  le  spese  in  conto  capitale  per  i
servizi".
  2.  Per i maggiori oneri derivanti dalla presente legge si provvede
mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della  spesa
del bilancio per l'anno finanziario 1998:
   prelevamento  di  L.  2.000.000.000  in termini di competenza e di
cassa dal capitolo 9500 "Fondo occorrente per  far  fronte  ad  oneri
dipendenti  da  provvedimenti  legislativi in corso concernenti spese
correnti per funzioni normali";
   aumento di L. 2.000.000.000 in termini di competenza  e  di  cassa
del  capitolo  5900  "Fondo  regionale  per  le  spese correnti per i
servizi sociali".
  3. Per quanto previsto dall'art. 31,  comma  4,  sono  istituiti  i
seguenti capitoli:
   a) stato di previsione dell'entrata:
    1715  "Fondo  per  le  politiche  sociali  destinato  alle  spese
correnti" per memoria;
    1716 "Fondo per le politiche  sociali  destinato  alle  spese  in
conto capitale" per memoria;
   b) stato di previsione della spesa:
    5901  "Quota  del  fondo  per le politiche sociali destinato alle
spese correnti per i servizi sociali" per memoria;
    5911 "Quota del fondo per le  politiche  sociali  destinato  alle
spese in conto capitale per i servizi sociali" per memoria.
  4.  Per  quanto  previsto  dall'art. 27 e' istituito nello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale il capitolo 5903 "Quota
del fondo regionale per le  spese  correnti  per  i  servizi  sociali
destinata alla promozione di progetti sperimentali e azioni pilota in
campo sociale e socio-sanitario" per memoria.
  5.  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 38, comma 3, il capitolo
5455  "Contributi  di  sostegno  per  il  funzionamento  degli   enti
nazionali  che  perseguono,  a  livello  regionale,  la  tutela  e la
promozione sociale dei mutilati, degli invalidi e degli handicappati"
viene mantenuto fino all'entrata in vigore della normativa  nazionale
di riordino dell'assistenza.
  6.  Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.