Art. 35. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli del bilancio regionale: 5900 "Fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali"; 5910 "Fondo regionale per le spese in conto capitale per i servizi". 2. Per i maggiori oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1998: prelevamento di L. 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali"; aumento di L. 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 5900 "Fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali". 3. Per quanto previsto dall'art. 31, comma 4, sono istituiti i seguenti capitoli: a) stato di previsione dell'entrata: 1715 "Fondo per le politiche sociali destinato alle spese correnti" per memoria; 1716 "Fondo per le politiche sociali destinato alle spese in conto capitale" per memoria; b) stato di previsione della spesa: 5901 "Quota del fondo per le politiche sociali destinato alle spese correnti per i servizi sociali" per memoria; 5911 "Quota del fondo per le politiche sociali destinato alle spese in conto capitale per i servizi sociali" per memoria. 4. Per quanto previsto dall'art. 27 e' istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale il capitolo 5903 "Quota del fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali destinata alla promozione di progetti sperimentali e azioni pilota in campo sociale e socio-sanitario" per memoria. 5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 3, il capitolo 5455 "Contributi di sostegno per il funzionamento degli enti nazionali che perseguono, a livello regionale, la tutela e la promozione sociale dei mutilati, degli invalidi e degli handicappati" viene mantenuto fino all'entrata in vigore della normativa nazionale di riordino dell'assistenza. 6. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.