Art. 36.
         Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994, n. 42
               e successive modifiche ed integrazioni
 
  1. Al comma 4 dell'art. 25 della legge regionale 8 agosto 1994,  n.
42  e  successive modifiche ed integrazioni le parole: "La conferenza
di ambito di cui all'art. 14 della legge regionale n.  21/1988"  sono
sostituite dalle seguenti: "La conferenza dei sindaci".
  2.  Negli  articoli  della  legge  regionale  n.  42/1994 la parola
"ambito" e' sostituita dalla seguente: "zona".
  3. L'art. 6 della legge regionale  n.  42/1994  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Art.  6.  Conferenza  dei sindaci - 1. Al fine di rappresentare il
bisogno sanitario, socio-sanitario e sociale delle comunita' locali e
di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, i sindaci
dei comuni compresi nell'ambito territoriale di  ciascuna  ASL,  sono
costituiti  in conferenza ai sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto
legislativo   n. 502/1992 e successive  modificazioni  e  secondo  le
disposizioni della presente legge.
  2. La conferenza dei sindaci svolge le seguenti funzioni:
   a) definisce, nell'ambito della programmazione regionale, le linee
di   indirizzo   per   l'impostazione   programmatica  dell'attivita'
dell'ASL;
   b) esamina il bilancio pluriennale di previsione  ed  il  bilancio
consuntivo  di esercizio dell'ASL, e rimette alla giunta regionale le
relative osservazioni;
   c)   verifica  l'andamento  generale  dell'attivita'  dell'ASL,  e
contribuisce  alla  definizione  dei  piani  programmatici,   facendo
opportune   comunicazioni   e   acquisendo   eventuali  pareri  dalle
organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative,  trasmettendo
le proprie valutazioni e proposte al direttore generale e alla giunta
regionale;
   d)  promuove  forme di coordinamento e di integrazione dei servizi
socio-sanitari e sanitari con i servizi sociali definendo altresi'  i
criteri  e  le  modalita'  per  l'affidamento  alle  ASL, dei servizi
integrati di cui all'articolo 19;
   e) adotta sistemi di informazione  e  valutazione  di  efficienza,
efficacia e qualita' dei servizi socio-sanitari e sanitari.
  3.  Il  comitato  di rappresentanza della conferenza dei sindaci e'
composto da:
   a) presidente della conferenza dei sindaci;
   b) presidenti delle conferenze di zona in numero non  superiore  a
quattro.
  E'  esclusa  la  facolta'  di  doppia  rappresentanza di uno stesso
comune.
  4. La conferenza dei sindaci si avvale di  una  segreteria  tecnica
come supporto professionale e amministrativo composta da:
   a)    un   coordinatore   amministrativo   a   livello   dell'area
corrispondente  ai  comuni  ricompresi  nell'ambito  territoriale  di
ciascuna azienda sanitaria ASL;
   b) un esperto in materia sanitaria;
   c) un esperto in materia sociale,
messi  a  disposizione  rispettivamente  dall'azienda  sanitaria  ASL
riguardo i componenti di cui alle lettere a) e b) e  dai  comuni  per
l'esperto di cui alla lettera c).
  5.  Il  consiglio  regionale, su proposta della giunta, nell'ambito
delle funzioni attribuite alla conferenza ai sensi dell'art. 3, comma
14, del decreto legislativo  n. 502/1992 e successive  modificazioni,
tenuto  conto  delle  diverse  realta' territoriali, adotta schemi di
regolamento per disciplinare  le  modalita'  di  funzionamento  delle
conferenze stesse, nonche' i rapporti con l'ASL, di riferimento".