Art. 36. Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni 1. Al comma 4 dell'art. 25 della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni le parole: "La conferenza di ambito di cui all'art. 14 della legge regionale n. 21/1988" sono sostituite dalle seguenti: "La conferenza dei sindaci". 2. Negli articoli della legge regionale n. 42/1994 la parola "ambito" e' sostituita dalla seguente: "zona". 3. L'art. 6 della legge regionale n. 42/1994 e' sostituito dal seguente: "Art. 6. Conferenza dei sindaci - 1. Al fine di rappresentare il bisogno sanitario, socio-sanitario e sociale delle comunita' locali e di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, i sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale di ciascuna ASL, sono costituiti in conferenza ai sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e secondo le disposizioni della presente legge. 2. La conferenza dei sindaci svolge le seguenti funzioni: a) definisce, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attivita' dell'ASL; b) esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio consuntivo di esercizio dell'ASL, e rimette alla giunta regionale le relative osservazioni; c) verifica l'andamento generale dell'attivita' dell'ASL, e contribuisce alla definizione dei piani programmatici, facendo opportune comunicazioni e acquisendo eventuali pareri dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale e alla giunta regionale; d) promuove forme di coordinamento e di integrazione dei servizi socio-sanitari e sanitari con i servizi sociali definendo altresi' i criteri e le modalita' per l'affidamento alle ASL, dei servizi integrati di cui all'articolo 19; e) adotta sistemi di informazione e valutazione di efficienza, efficacia e qualita' dei servizi socio-sanitari e sanitari. 3. Il comitato di rappresentanza della conferenza dei sindaci e' composto da: a) presidente della conferenza dei sindaci; b) presidenti delle conferenze di zona in numero non superiore a quattro. E' esclusa la facolta' di doppia rappresentanza di uno stesso comune. 4. La conferenza dei sindaci si avvale di una segreteria tecnica come supporto professionale e amministrativo composta da: a) un coordinatore amministrativo a livello dell'area corrispondente ai comuni ricompresi nell'ambito territoriale di ciascuna azienda sanitaria ASL; b) un esperto in materia sanitaria; c) un esperto in materia sociale, messi a disposizione rispettivamente dall'azienda sanitaria ASL riguardo i componenti di cui alle lettere a) e b) e dai comuni per l'esperto di cui alla lettera c). 5. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, nell'ambito delle funzioni attribuite alla conferenza ai sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, tenuto conto delle diverse realta' territoriali, adotta schemi di regolamento per disciplinare le modalita' di funzionamento delle conferenze stesse, nonche' i rapporti con l'ASL, di riferimento".