Art. 37.
                            Norme finali
 
  1.  Con  riferimento ai soggetti di cui all'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (attuazione  della
delega  di  cui  all'articolo  1  della legge 22 luglio 1975, n. 382)
continua ad operare  la  commissione  tecnica  tra  Regione,  comuni,
amministrazione  giudiziaria  e  gli  altri organi dello Stato di cui
all'articolo 46, commi 5 e 6  della  legge  regionale  n.  21/1988  e
successive modifiche e integrazioni.