Art. 37. Norme finali 1. Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) continua ad operare la commissione tecnica tra Regione, comuni, amministrazione giudiziaria e gli altri organi dello Stato di cui all'articolo 46, commi 5 e 6 della legge regionale n. 21/1988 e successive modifiche e integrazioni.