Art. 38.
                          Norme transitorie
 
  1. Per l'anno 1998 la determinazione dei trasferimenti regionali e'
effettuata dalla giunta regionale secondo le indicazioni generali del
precedente  piano  triennale,  rapportati ai criteri e agli obiettivi
indicati dagli articoli 31 e 32.
  2.  I  comuni  procedono  alla stipula delle intese di cui all'art.
11, comma 3, per la costituzione delle zone e dei  distretti  secondo
le    indicazioni   del   piano   triennale   dei   servizi   sociali
1998-1999-2000.
  3. Per l'anno 1998 gli interventi regionali in favore di  categorie
protette,  di  cui  all'articolo  30,  sono concessi sulla base della
legge regionale 3 giugno 1986 n. 11 (contributi di  sostegno  per  il
finanziamento   degli   enti  nazionali  che  perseguono,  a  livello
regionale, la tutela e la  promozione  sociale  dei  mutilati,  degli
invalidi e degli handicappati) con imputazione al relativo capitolo.
  4.  In  attesa dell'approvazione della procedura di accreditamento,
gli enti proprietari delle strutture socio-sanitarie provvisoriamente
accreditate  sono   iscritti   automaticamente   nelle   sezioni   di
riferimento del Registro di cui all'art. 16.
  5.  In attesa dell'approvazione della deliberazione di cui all'art.
16, comma 3, la giunta regionale provvede all'iscrizione al  registro
regionale  degli  enti  pubblici  e  privati  e delle associazioni di
assistenza sulla base della richiesta dei predetti  organismi  e  nel
rispetto  del  loro regime giuridico-amministrativo, sentiti i comuni
nel cui territorio  e'  svolta  l'attivita'  sociale,  corredata  dai
seguenti atti:
   a) atto costitutivo;
   b) statuto e regolamento;
   c) bilancio.
e previo accertamento dei seguenti requisiti:
   1) attivita' riconducibile alle finalita' di assistenza sociale;
   2)  idoneita' dei livelli delle prestazioni e della qualificazione
del  personale,  tenuto  anche  conto  degli  obiettivi   qualitativi
indicati  dal  piano  triennale  dei  servizi sociali e dei requisiti
minimi  strutturali,  tecnici  e  organizzativi  di  cui  alla  legge
regionale n. 29/1992 e successive modifiche e integrazioni;
   3)   osservanza,   per   il   personale  dipendente,  delle  norme
contrattuali di categoria, ad eccezione delle prestazioni  volontarie
o  delle  prestazioni rese in base a convenzioni con istituti di vita
consacrata della Chiesa cattolica o corrispondenti organismi di altre
confessioni.