Art. 38. Norme transitorie 1. Per l'anno 1998 la determinazione dei trasferimenti regionali e' effettuata dalla giunta regionale secondo le indicazioni generali del precedente piano triennale, rapportati ai criteri e agli obiettivi indicati dagli articoli 31 e 32. 2. I comuni procedono alla stipula delle intese di cui all'art. 11, comma 3, per la costituzione delle zone e dei distretti secondo le indicazioni del piano triennale dei servizi sociali 1998-1999-2000. 3. Per l'anno 1998 gli interventi regionali in favore di categorie protette, di cui all'articolo 30, sono concessi sulla base della legge regionale 3 giugno 1986 n. 11 (contributi di sostegno per il finanziamento degli enti nazionali che perseguono, a livello regionale, la tutela e la promozione sociale dei mutilati, degli invalidi e degli handicappati) con imputazione al relativo capitolo. 4. In attesa dell'approvazione della procedura di accreditamento, gli enti proprietari delle strutture socio-sanitarie provvisoriamente accreditate sono iscritti automaticamente nelle sezioni di riferimento del Registro di cui all'art. 16. 5. In attesa dell'approvazione della deliberazione di cui all'art. 16, comma 3, la giunta regionale provvede all'iscrizione al registro regionale degli enti pubblici e privati e delle associazioni di assistenza sulla base della richiesta dei predetti organismi e nel rispetto del loro regime giuridico-amministrativo, sentiti i comuni nel cui territorio e' svolta l'attivita' sociale, corredata dai seguenti atti: a) atto costitutivo; b) statuto e regolamento; c) bilancio. e previo accertamento dei seguenti requisiti: 1) attivita' riconducibile alle finalita' di assistenza sociale; 2) idoneita' dei livelli delle prestazioni e della qualificazione del personale, tenuto anche conto degli obiettivi qualitativi indicati dal piano triennale dei servizi sociali e dei requisiti minimi strutturali, tecnici e organizzativi di cui alla legge regionale n. 29/1992 e successive modifiche e integrazioni; 3) osservanza, per il personale dipendente, delle norme contrattuali di categoria, ad eccezione delle prestazioni volontarie o delle prestazioni rese in base a convenzioni con istituti di vita consacrata della Chiesa cattolica o corrispondenti organismi di altre confessioni.