Art. 39. Abrogazione di norme 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 23 marzo 1978, n. 21 (norme sulla soppressione degli enti comunali di assistenza e sul trasferimento del personale, dei beni e delle funzioni degli stessi ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); b) legge regionale 20 dicembre 1978, n. 60 (individuazione degli ambiti territoriali e gestione dei servizi sociali e sanitari); c) legge regionale 9 gennaio 1979, n. 1 (inquadramento del personale gia' appartenente ai soppressi enti comunali di assistenza); d) legge regionale 18 maggio 1979, n. 16 (assicurazione della continuita' della prestazioni gia' di competenza degli enti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641); e) legge regionale 30 gennaio 1985, n. 6 (proroga del termine di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 maggio 1984, n. 28); f) legge regionale 28 giugno 1987, n. 19 (riapertura dei termini di cui alla legge regionale 8 maggio 1984, n. 28 per la liquidazione dei contributi concernenti costruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro conservativo ed acquisto edifici, da adibire a residenze protette e centri sociali per anziani); g) legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 (riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione Liguria); h) legge regionale 13 luglio 1989 n. 25 (modifiche alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 "Riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione Liguria"); i) legge regionale 17 gennaio 1990, n. 5 (ulteriori modifiche alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 "Riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione Liguria"); j) legge regionale 2 maggio 1990, n. 26 (norme in materia di contributi per strutture destinate a soggetti tossicodipendenti e soggetti a rischio); k) legge regionale 4 settembre 1991, n. 23 (disposizioni in materia socio-assistenziale a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142. Modificazioni alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 21); l) legge regionale 7 aprile 1992, n. 9 (proroga dei termini della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 "Riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione Liguria" gia modificata dalle leggi regionali 13 luglio 1989, n. 25, 17 gennaio 1990, n. 5 e 4 settembre 1991, n. 23); m) legge regionale 14 settembre 1993, n. 51 (contributo straordinario al comune di Genova per lo svolgimento dei servizi sociali); n) legge regionale 11 settembre 1996, n. 40 (riapertura dei termini previsti dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni); o) legge regionale 8 agosto 1994, n. 42 (disciplina delle Unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993), limitatamente ai commi 3 e 4 dell'art. 10 e al comma 5 dell'art. 26; p) legge regionale 5 dicembre 1994, n. 64 (disciplina degli asili nido e dei servizi integrativi), limitatamente all'art. 22. 2. E' inoltre abrogata ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 9 settembre 1998 MORI