Art. 39.
                        Abrogazione di norme
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) legge regionale 23 marzo 1978, n. 21 (norme sulla  soppressione
degli  enti comunali di assistenza e sul trasferimento del personale,
dei beni e delle funzioni degli stessi  ai  sensi  dell'art.  25  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);
   b)  legge  regionale 20 dicembre 1978, n. 60 (individuazione degli
ambiti territoriali e gestione dei servizi sociali e sanitari);
   c) legge  regionale  9  gennaio  1979,  n.  1  (inquadramento  del
personale   gia'   appartenente   ai   soppressi   enti  comunali  di
assistenza);
   d) legge regionale 18 maggio  1979,  n.  16  (assicurazione  della
continuita' della prestazioni gia' di competenza degli enti di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616 e
della legge 21 ottobre 1978, n. 641);
   e)  legge  regionale 30 gennaio 1985, n. 6 (proroga del termine di
cui all'articolo 9 della legge regionale 8 maggio 1984, n. 28);
   f) legge regionale 28 giugno 1987, n. 19 (riapertura  dei  termini
di  cui alla legge regionale 8 maggio 1984, n. 28 per la liquidazione
dei     contributi     concernenti     costruzione,      ampliamento,
ristrutturazione,  restauro  conservativo  ed  acquisto  edifici,  da
adibire a residenze protette e centri sociali per anziani);
   g) legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 (riordino e programmazione
dei servizi sociali della Regione Liguria);
   h) legge regionale 13 luglio 1989  n.  25  (modifiche  alla  legge
regionale 6 giugno 1988, n. 21 "Riordino e programmazione dei servizi
sociali della Regione Liguria");
   i) legge regionale 17 gennaio 1990, n. 5 (ulteriori modifiche alla
legge  regionale  6 giugno 1988, n. 21 "Riordino e programmazione dei
servizi sociali della Regione Liguria");
   j) legge regionale 2 maggio 1990,  n.  26  (norme  in  materia  di
contributi  per  strutture  destinate  a soggetti tossicodipendenti e
soggetti a rischio);
   k) legge regionale  4  settembre  1991,  n.  23  (disposizioni  in
materia  socio-assistenziale  a  seguito dell'entrata in vigore della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Modificazioni  alla  legge  regionale  6
giugno 1988, n. 21);
   l)  legge regionale 7 aprile 1992, n. 9 (proroga dei termini della
legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 "Riordino e  programmazione  dei
servizi  sociali  della  Regione  Liguria" gia modificata dalle leggi
regionali 13 luglio 1989, n. 25, 17 gennaio 1990, n. 5 e 4  settembre
1991, n. 23);
   m)   legge   regionale   14  settembre  1993,  n.  51  (contributo
straordinario al comune di Genova  per  lo  svolgimento  dei  servizi
sociali);
   n)  legge  regionale  11  settembre  1996,  n.  40 (riapertura dei
termini previsti dall'articolo 58, comma 2, della legge  regionale  6
giugno 1988, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni);
   o)  legge  regionale 8 agosto 1994, n. 42 (disciplina delle Unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del  servizio  sanitario
regionale  in  attuazione  del  decreto  legislativo    n. 502 del 30
dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993), limitatamente ai commi 3
e 4 dell'art. 10 e al comma 5 dell'art. 26;
   p) legge regionale 5 dicembre 1994, n. 64 (disciplina degli  asili
nido e dei servizi integrativi), limitatamente all'art. 22.
  2.  E'  inoltre  abrogata  ogni  altra  norma  incompatibile con le
disposizioni della presente legge.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla farla osservare come legge della Regione Liguria.
   Genova, 9 settembre 1998
                                MORI