Art. 4.
                Modalita' di accesso alle prestazioni
 
  1.  Il  Piano  triennale  dei  servizi  sociali,  nel  rispetto dei
principi  e  delle  direttive  contenuti  nella  normativa   statale,
determina  i  criteri  per  l'individuazione  delle  condizioni e dei
requisiti  per  l'accesso,  in  forma  gratuita  per  le  prestazioni
essenziali  previste  dalla presente legge, alle prestazioni previste
dalla  presente  legge  nonche'   delle   modalita'   per   il   loro
accertamento, in relazione allo stato di bisogno dipendente da:
   a)  reddito familiare commisurato ai criteri stabiliti dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (definizioni di  criteri  unificati
di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni  sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449);
   b) incapacita' totale o parziale di una persona sola a  provvedere
autonomamente  a  se  stessa e laddove il nucleo familiare non sia in
grado di assicurare l'assistenza necessaria;
   c) esistenza  di  ulteriori  e  diversi  problemi,  oltre  i  casi
previsti  dalle lettere a) e b), per i quali persone singole o nuclei
familiari siano esposti a rischio di emarginazione e disagio sociale;
   d)  provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria  che  impongono   o
rendono necessari interventi e prestazioni sociali.
  2.  I comuni, singoli o associati, ai sensi del comma 1, provvedono
per quanto di loro competenza, in conformita' alle disposizioni della
presente legge ed ai criteri fissati dal piano triennale dei  servizi
sociali,  a  stabilire  le  modalita' organizzative e procedurali per
l'accertamento delle condizioni previste dal presente articolo.