Art. 4. Modalita' di accesso alle prestazioni 1. Il Piano triennale dei servizi sociali, nel rispetto dei principi e delle direttive contenuti nella normativa statale, determina i criteri per l'individuazione delle condizioni e dei requisiti per l'accesso, in forma gratuita per le prestazioni essenziali previste dalla presente legge, alle prestazioni previste dalla presente legge nonche' delle modalita' per il loro accertamento, in relazione allo stato di bisogno dipendente da: a) reddito familiare commisurato ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449); b) incapacita' totale o parziale di una persona sola a provvedere autonomamente a se stessa e laddove il nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria; c) esistenza di ulteriori e diversi problemi, oltre i casi previsti dalle lettere a) e b), per i quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione e disagio sociale; d) provvedimenti dell'autorita' giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni sociali. 2. I comuni, singoli o associati, ai sensi del comma 1, provvedono per quanto di loro competenza, in conformita' alle disposizioni della presente legge ed ai criteri fissati dal piano triennale dei servizi sociali, a stabilire le modalita' organizzative e procedurali per l'accertamento delle condizioni previste dal presente articolo.