Art. 5.
             Concorso degli utenti al costo dei servizi
 
  1. Il cittadino ha diritto di usufruire dei servizi sociali secondo
le modalita' previste  dalla  presente  legge  ed  ha  il  dovere  di
contribuire  ai  costi  del  servizio  utilizzato, secondo le proprie
condizioni reddituali, fatto salvo il diritto  alla  gratuita'  delle
prestazioni  nei  casi  previsti  dalla  normativa  nazionale e dalla
presente legge.
  2. Il consiglio  regionale  fissa  i  criteri  di  massima  per  la
partecipazione   al  costo  dei  servizi  tenuto  conto  del  decreto
legislativo  n. 109/1998 assicurando comunque all'assistito  titolare
di  pensione  inserito  in strutture residenziali la conservazione di
una  quota  di  reddito non inferiore alla somma corrispondente al 25
per cento del trattamento minimo di pensione INPS  in  vigore  per  i
lavoratori dipendenti.
  3.  Il  consiglio  regionale, su proposta della giunta, nell'ambito
del piano triennale dei servizi sociali individua:
   a) gli interventi per i quali gli assistiti e le persone tenute  a
corrispondere  a  questi  ultimi gli alimenti, ovvero a provvedere al
loro mantenimento, devono concorrere alla copertura del costo;
   b) i criteri per determinare il concorso di cui alla  lettera  a),
con particolare riferimento al reddito.