Art. 5. Concorso degli utenti al costo dei servizi 1. Il cittadino ha diritto di usufruire dei servizi sociali secondo le modalita' previste dalla presente legge ed ha il dovere di contribuire ai costi del servizio utilizzato, secondo le proprie condizioni reddituali, fatto salvo il diritto alla gratuita' delle prestazioni nei casi previsti dalla normativa nazionale e dalla presente legge. 2. Il consiglio regionale fissa i criteri di massima per la partecipazione al costo dei servizi tenuto conto del decreto legislativo n. 109/1998 assicurando comunque all'assistito titolare di pensione inserito in strutture residenziali la conservazione di una quota di reddito non inferiore alla somma corrispondente al 25 per cento del trattamento minimo di pensione INPS in vigore per i lavoratori dipendenti. 3. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, nell'ambito del piano triennale dei servizi sociali individua: a) gli interventi per i quali gli assistiti e le persone tenute a corrispondere a questi ultimi gli alimenti, ovvero a provvedere al loro mantenimento, devono concorrere alla copertura del costo; b) i criteri per determinare il concorso di cui alla lettera a), con particolare riferimento al reddito.