Art. 6.
                  Funzioni e compiti della Regione
 
  1. La Regione, in materia di protezione sociale, svolge funzioni di
programmazione,  indirizzo  e coordinamento, nonche' di verifica e di
controllo delle loro attuazioni; provvede,  altresi',  con  finalita'
sussidiarie   rispetto   ai   bilanci  comunali,  all'erogazione  dei
finanziamenti previsti dalla presente legge.
  2. In particolare la Regione, ai fini dell'organizzazione  e  della
programmazione di protezione sociale, svolge i seguenti compiti:
   a) approva con le modalita' di cui agli articoli 22 e 23, il piano
triennale   dei  servizi  sociali  e,  nell'ambito  di  quest'ultimo,
coordina il sistema regionale dei servizi stessi promuovendo le forme
associative tra i soggetti istituzionali;
   b) ripartisce le risorse regionali per i  servizi  sociali  tra  i
soggetti  di  cui  all'art.  1,  secondo  i  criteri  stabiliti dalla
presente legge e secondo quanto  previsto  dal  piano  triennale  dei
servizi  sociali,  nonche'  altre  risorse finalizzate previste dalla
legge;
   c) approva gli atti di indirizzo e  coordinamento  previsti  dalla
presente legge e dal piano triennale dei servizi sociali;
   d)   promuove   l'utilizzazione   coordinata,   nell'ambito  della
programmazione  regionale,  degli  interventi  sociali  di  tutti   i
soggetti  di  cui  all'art.    1, con o senza personalita' giuridica,
operanti in  materia  sociale,  nel  rispetto  delle  loro  finalita'
statutarie;
   e)  disciplina  e  controlla,  anche  sulla  base  di disposizioni
statali in materia, gli standard funzionali dei servizi residenziali;
   f) promuove studi e ricerche su tematiche di interesse sociale.
  3. La Regione promuove la realizzazione di progetti  di  intervento
in  campo  sociale,  assistiti da finanziamento dell'Unione europea e
puo concorrervi con propri contributi.
  4. Entro il 30 aprile di ogni anno, la giunta regionale presenta al
consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano.