Art. 6. Funzioni e compiti della Regione 1. La Regione, in materia di protezione sociale, svolge funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, nonche' di verifica e di controllo delle loro attuazioni; provvede, altresi', con finalita' sussidiarie rispetto ai bilanci comunali, all'erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge. 2. In particolare la Regione, ai fini dell'organizzazione e della programmazione di protezione sociale, svolge i seguenti compiti: a) approva con le modalita' di cui agli articoli 22 e 23, il piano triennale dei servizi sociali e, nell'ambito di quest'ultimo, coordina il sistema regionale dei servizi stessi promuovendo le forme associative tra i soggetti istituzionali; b) ripartisce le risorse regionali per i servizi sociali tra i soggetti di cui all'art. 1, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e secondo quanto previsto dal piano triennale dei servizi sociali, nonche' altre risorse finalizzate previste dalla legge; c) approva gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla presente legge e dal piano triennale dei servizi sociali; d) promuove l'utilizzazione coordinata, nell'ambito della programmazione regionale, degli interventi sociali di tutti i soggetti di cui all'art. 1, con o senza personalita' giuridica, operanti in materia sociale, nel rispetto delle loro finalita' statutarie; e) disciplina e controlla, anche sulla base di disposizioni statali in materia, gli standard funzionali dei servizi residenziali; f) promuove studi e ricerche su tematiche di interesse sociale. 3. La Regione promuove la realizzazione di progetti di intervento in campo sociale, assistiti da finanziamento dell'Unione europea e puo concorrervi con propri contributi. 4. Entro il 30 aprile di ogni anno, la giunta regionale presenta al consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano.