Art. 8. Funzioni e compiti dei comuni 1. I comuni esercitano tutte le funzioni in materia di protezione sociale a partire da quelle indicate all'art. 132 del decreto legislativo n. 112/1998 relative a: a) i minori, inclusi i minori a rischio di attivita' criminose; b) i giovani; c) gli anziani; d) la famiglia; e) interventi per i disabili e i portatori di handicap e per le loro famiglie; f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti; g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 130 del decreto legislativo n. 112/1998. Dalle funzioni esercitate dai comuni sono escluse quelle espressamente attribuite ad altri soggetti dalla presente legge, da leggi regionali o da leggi dello Stato. 2. Le funzioni gia' di competenza delle province, ai sensi del regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798 (norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono) convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, sono trasferite ai comuni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more di attuazione del trasferimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), tali funzioni sono esercitate dai comuni, singoli o associati, in regime di convenzione con le province sulla base di uno schema-tipo approvato dalla giunta regionale. 3. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, sono esercitate in relazione alle dimensioni territoriali e demografiche dei comuni, in forma singola o associata, anche attraverso la delega a comunita' montane, secondo quanto indicato agli articoli 10 e 11. Per l'esercizio associato i comuni adottano gli strumenti giuridico-amministrativi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) e alla 1egge n. 59/1997.