Art. 8.
                    Funzioni e compiti dei comuni
 
  1. I comuni esercitano tutte le funzioni in materia  di  protezione
sociale  a  partire  da  quelle  indicate  all'art.  132  del decreto
legislativo n. 112/1998 relative a:
   a) i minori, inclusi i minori a rischio di attivita' criminose;
   b) i giovani;
   c) gli anziani;
   d) la famiglia;
   e) interventi per i disabili e i portatori di handicap  e  per  le
loro famiglie;
   f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
   g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'art.  130
del decreto legislativo n. 112/1998.
  Dalle   funzioni   esercitate   dai   comuni  sono  escluse  quelle
espressamente attribuite ad altri soggetti dalla presente  legge,  da
leggi regionali o da leggi dello Stato.
  2.  Le  funzioni  gia'  di  competenza delle province, ai sensi del
regio decreto legge 8 maggio  1927,  n.  798  (norme  sull'assistenza
degli  illegittimi,  abbandonati  o esposti all'abbandono) convertito
dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, sono trasferite ai comuni dalla
data di entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Nelle  more  di
attuazione del trasferimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5
della  legge  18  marzo  1993,  n.  67  (conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto  legge  18  gennaio  1993,  n.  9  recante
disposizioni  urgenti  in  materia  sanitaria e socio-assistenziale),
tali funzioni sono esercitate dai comuni,  singoli  o  associati,  in
regime  di  convenzione con le province sulla base di uno schema-tipo
approvato dalla giunta regionale.
  3.  Le  funzioni di cui ai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 3, comma
2, del decreto legislativo  n. 112/1998, sono esercitate in relazione
alle dimensioni territoriali e  demografiche  dei  comuni,  in  forma
singola  o associata, anche attraverso la delega a comunita' montane,
secondo quanto indicato  agli  articoli  10  e  11.  Per  l'esercizio
associato i comuni adottano gli strumenti giuridico-amministrativi di
cui  alla  legge  8  giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie
locali) e alla 1egge n. 59/1997.