Art. 9.
                       Funzioni delle province
 
  1. Le province svolgono le funzioni previste dall'art. 144, lettera
g) del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (testo  unico  della  legge
comunale e provinciale).
  2.  Le  funzioni  di  cui  al  comma 1 possono essere attribuite ai
comuni sulla base di apposite intese.
  3. Le province, d'intesa con la Regione, i comuni  e  le  comunita'
montane,  promuovono  forme di assistenza tecnica e di collaborazione
con  i  comuni  e  loro  associazioni   in   ordine   alle   funzioni
socio-assistenziali.