Art. 9. Funzioni delle province 1. Le province svolgono le funzioni previste dall'art. 144, lettera g) del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (testo unico della legge comunale e provinciale). 2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere attribuite ai comuni sulla base di apposite intese. 3. Le province, d'intesa con la Regione, i comuni e le comunita' montane, promuovono forme di assistenza tecnica e di collaborazione con i comuni e loro associazioni in ordine alle funzioni socio-assistenziali.