(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 6 ottobre 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3265 del 20 luglio 1998. Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. Dopo l'articolo 1-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, recante "Modalita' di esercizio dell'attivita' di affitto di camere e appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali", e' inserito il seguente art. 1-ter: "Art. 1-ter (Classificazione delle aziende iscritte all'elenco provinciale degli operatori agrituristici). - 1. Le aziende iscritte nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici di cui all'articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, recante la disciplina e lo sviluppo dell'agriturismo, possono esercitare la loro attivita' con apposito marchio e con la dicitura "agriturismo", qualora richiedano la classificazione secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Le aziende di cui al comma 1 sono classificate in tre categorie, contrassegnate con un numero di simboli rappresentanti un fiore, secondo le caratteristiche determinate nell'allegato, da uno a tre. 3. Nella categoria "un fiore" (*) sono classificate le aziende aventi i requisiti per l'affitto a privati e per l'iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici, e cioe' un numero sufficiente di impianti sanitari e, nel caso di affitto invernale, un impianto di riscaldamento. 4. Nella categoria "due fiori" (* *) sono classificate le aziende che, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 3, rendono fruibile il maso agli ospiti, le cui camere o appartamenti sono adeguatamente dotati di impianti sanitari e di riscaldamento centrale. Gli edifici sottoposti a tutela delle belle arti o interamente in legno devono essere dotati almeno di un impianto sanitario per piano. Per le costruzioni sottoposte a tutela delle belle arti o per le vecchie costruzioni di fattura pregiata la commissione provinciale per l'agriturismo puo' prevedere forme alternative di riscaldamento. 5. Nella categoria "tre fiori" (***) sono classificate le aziende che, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 4, sono dotate di sufficiente parcheggio, di giardino o ampia terrazza nonche' di campo gioco attrezzato per bambini. 6. Le aziende che, oltre ad essere dotate di quanto previsto nei commi 3, 4 e 5, offrono tipiche prestazioni agrituristiche e qualita' di vita, possono esporre un particolare segno distintivo stabilito unitariamente dalla commissione provinciale dell'agriturismo. 7. Su richiesta del titolare dell'azienda il direttore della ripartizione provinciale agricoltura classifica le aziende nelle categorie di cui ai commi 3, 4 e 5. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di classificazione il titolare dell'azienda puo' richiedere il riesame da parte della commissione provinciale per l'agriturismo. 8. La commissione provinciale per l'agriturismo emana una propria direttiva, con la quale, in casi di dubbio, si effettuera' una precisa classificazione in una delle tre categorie ai sensi del comma 2. 9. Per le aziende agrituristiche la commissione provinciale per l'agriturismo autorizza l'uso di cartelli distintivi graficamente uniformi raffiguranti il simbolo floreale corrispondente alla categoria di appartenenza. Gli esercenti attivita' di agriturismo possono esporre il cartello distintivo corrispondente alla loro offerta".