(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 6 ottobre 1998)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista la deliberazione della giunta  provinciale  n.  3265  del  20
luglio 1998.
 
                                Emana
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Dopo  l'articolo  1-bis del decreto del presidente della giunta
provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e  successive  modifiche,  recante
"Modalita'  di  esercizio  dell'attivita'  di  affitto  di  camere  e
appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali", e'  inserito
il seguente art. 1-ter:
  "Art.  1-ter  (Classificazione  delle  aziende  iscritte all'elenco
provinciale degli operatori agrituristici). - 1. Le aziende  iscritte
nell'elenco   provinciale   degli   operatori  agrituristici  di  cui
all'articolo 4 della legge  provinciale  14  dicembre  1988,  n.  57,
recante   la  disciplina  e  lo  sviluppo  dell'agriturismo,  possono
esercitare la loro attivita' con apposito marchio e con  la  dicitura
"agriturismo",  qualora  richiedano la classificazione secondo quanto
previsto dal presente articolo.
  2. Le aziende di cui al comma 1 sono classificate in tre categorie,
contrassegnate con un numero  di  simboli  rappresentanti  un  fiore,
secondo le caratteristiche determinate nell'allegato, da uno a tre.
  3.  Nella  categoria  "un  fiore"  (*) sono classificate le aziende
aventi i  requisiti  per  l'affitto  a  privati  e  per  l'iscrizione
nell'elenco  provinciale  degli  operatori  agrituristici, e cioe' un
numero sufficiente di  impianti  sanitari  e,  nel  caso  di  affitto
invernale, un impianto di riscaldamento.
  4.  Nella  categoria "due fiori" (* *) sono classificate le aziende
che, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 3,  rendono  fruibile
il  maso agli ospiti, le cui camere o appartamenti sono adeguatamente
dotati di impianti sanitari e di riscaldamento centrale. Gli  edifici
sottoposti  a  tutela  delle belle arti o interamente in legno devono
essere dotati almeno di un  impianto  sanitario  per  piano.  Per  le
costruzioni  sottoposte  a  tutela  delle belle arti o per le vecchie
costruzioni di   fattura  pregiata  la  commissione  provinciale  per
l'agriturismo puo' prevedere forme alternative di riscaldamento.
  5.  Nella  categoria "tre fiori" (***) sono classificate le aziende
che, oltre ad avere i requisiti di cui al comma  4,  sono  dotate  di
sufficiente parcheggio, di giardino o ampia terrazza nonche' di campo
gioco attrezzato per bambini.
  6.  Le  aziende  che, oltre ad essere dotate di quanto previsto nei
commi 3, 4 e 5, offrono tipiche prestazioni agrituristiche e qualita'
di vita, possono esporre un particolare  segno  distintivo  stabilito
unitariamente dalla commissione provinciale dell'agriturismo.
  7.  Su  richiesta  del  titolare  dell'azienda  il  direttore della
ripartizione provinciale  agricoltura  classifica  le  aziende  nelle
categorie  di  cui  ai  commi  3,  4  e  5. Entro trenta giorni dalla
comunicazione  del  provvedimento  di  classificazione  il   titolare
dell'azienda  puo'  richiedere  il riesame da parte della commissione
provinciale per l'agriturismo.
  8. La commissione provinciale per l'agriturismo emana  una  propria
direttiva,  con  la  quale,  in  casi  di  dubbio, si effettuera' una
precisa classificazione in una delle tre categorie ai sensi del comma
2.
   9. Per le aziende agrituristiche la commissione provinciale per
 l'agriturismo autorizza l'uso di  cartelli  distintivi  graficamente
uniformi   raffiguranti   il  simbolo  floreale  corrispondente  alla
categoria di appartenenza. Gli  esercenti  attivita'  di  agriturismo
possono  esporre  il  cartello  distintivo  corrispondente  alla loro
offerta".