Art. 10.
        Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 42/1996
                   in materia di parchi e foreste
 
  1. L'art. 5 della legge regionale  n.  42/1996  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Art.   5.   (Aree   di   rilevante   interesse  ambientale)  -  1.
L'amministrazione regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, compie una ricognizione dello  stato  di
attuazione  dei  parchi  e degli ambiti di tutela ambientale previsti
dal piano urbanistico regionale, approto con DPGR 15 settembre  1978,
n. 0826/Pres., al fine di provvedere alla delimitazione delle aree di
rilevante interesse ambientale (ARIA).
  2.  La delimitazione di cui al comma 1 non puo' includere territori
di parchi, riserve o aree  di  reperimento  ed  e'  effettuata  avuto
riguardo  alla  presenza  di  vincoli  di  carattere idrogeologico ed
ambientale, nonche' di siti di importanza comunitaria o nazionale.
  3.   Le   ARIA,  nonche'  i  territori  destinati  dagli  strumenti
urbanistici  comunali  a  parco  naturale  o  ad  ambiti  di   tutela
ambientale  previsti  dal  piano  urbanistico regionale, non compresi
nella delimitazione di cui al comma 1, sono disciplinati con variante
allo strumento  urbanistico  generale  avente  contenuto  di  tutela,
recupero e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio.
  4.  D'intesa  con  i  comuni  interessati,  le  ARIA possono essere
assoggettate a pianificazione particolareggiata, ai  sensi  dell'art.
18 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.
  5.  La delimitazione delle aree di cui al comma 1, e' approvata con
decreto del Presidente della Giunta regionale,  previa  deliberazione
della  Giunta  stessa,  su  proposta  dell'assessore  regionale  alla
pianificazione territoriale, di concerto con l'assessore regionale ai
parchi, d'intesa con i comuni interessati. I comuni devono esprimersi
entro sessanta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente
tale termine, l'intesa si intende raggiunta;
  6. Alla delimitazione di cui al comma 5 e'  allegato  un  documento
tecnico di indirizzo, che costituisce riferimento obbligatorio per le
varianti agli strumenti urbanistici comunali, di cui al comma 3.
  7.  La  variante di cui al comma 3 e' adottata entro sei mesi dalla
data di emanazione del decreto regionale di cui al  comma  5;  a  tal
fine  vanno  utilizzati, in quanto compatibili, gli elaborati redatti
per l'approvazione dei piani attuativi dei parchi  naturali  e  degli
ambiti  di  tutela ambientale, gia' previsti dalla legge regionale 24
gennaio 1983, n. 11.
  8. Fino all'approvazione degli strumenti di pianificazione  di  cui
ai  commi  3  e  4,  rimangono  in  vigore i piani di conservazione e
sviluppo  ed  i  piani  particolareggiati  degli  ambiti  di   tutela
ambientale  di  cui  alla legge regionale 11/1983, fatto salvo quanto
previsto dall'art.  6, comma 7.
  9. Eventuali limitazioni  all'attivita'  agricola,  previste  dalle
normative  dei piani di cui al comma 8, possono essere modificate con
apposita variante allo strumento urbanistico generale.
  10. Nelle ARIA prive dei piani di conservazione e  sviluppo  e  dei
piani   particolareggiati   degli  ambiti  di  tutela  ambientale  si
applicano le previsioni di cui all'art. 69, comma 1, lettera b).
  11. I comuni che alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge  risultino beneficiari di un finanziamento per la formazione di
un piano di conservazione e sviluppo o di un piano  particolareggiato
di  un  ambito  di  tutela  ambientale,  di  cui alla legge regionale
11/1983, che non siano stati adottati, utilizzano tale  finanziamento
per la predisposizione delle varianti previste al comma 3.
  12.  Ai  Comuni  di  cui al comma 11, ad avvenuta entrata in vigore
della variante di  cui  al  comma  3,  viene  erogato  il  saldo  del
contributo concesso.
  13.  Per l'adozione della variante di cui al comma 3, ai comuni che
non utilizzano il finanziamento di cui alla legge  regionale  11/1983
secondo  le  previsioni  di  cui  ai  comma  11  e  12, e' attribuita
priorita' nella concessione dei finanziamenti  promossi  dalla  legge
regionale 20 novembre 1989, n. 28.
  14. Al fine di cui al comma 13, le richieste di finanziamento vanno
presentate  entro  due  mesi  dalla  data  di  emanazione del decreto
regionale  di  cui  al  comma  5.  Di  esse  si  tiene  conto   nella
deliberazione  di  definizione  degli  obiettivi  e  dei programmi da
attuare, di cui all'art.  6 della legge regionale 18/1996.
  15.  Qualora  il  termine  fissato  per  gli  adempimenti attuativi
previsti al  comma  7,  decorra  inutilmente,  la  Giunta  regionale,
sentito  l'ente  inadempiente, fissa immediatamente un nuovo termine,
che non puo' essere superiore a centoventi giorni, trascorso il quale
si surroga, anche mediante commissario, all'ente stesso.".