Art. 100.
        Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 19/1988
        in materia di inserimento dei giovani in agricoltura
 
  1. All'art. 4 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, come  da
ultimo modificato dall'art. 45 della legge regionale 25 ottobre 1994,
n. 14, la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
  "b)  contitolare  di una societa' di persone, avente per oggetto la
gestione di una azienda agricola;".
  2. All'art. 4, comma  1,  della  legge  regionale  n.  19/1988,  la
lettera c) e' abrogata.
  3.  La  norma  di cui al comma 2 si applica alle domande presentate
dopo l'entrata in vigore della presente legge.