Art. 100. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 19/1988 in materia di inserimento dei giovani in agricoltura 1. All'art. 4 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, come da ultimo modificato dall'art. 45 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "b) contitolare di una societa' di persone, avente per oggetto la gestione di una azienda agricola;". 2. All'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 19/1988, la lettera c) e' abrogata. 3. La norma di cui al comma 2 si applica alle domande presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge.