Art. 101. Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 20/1992 in materia di interventi regionali agevolati a favore di cooperative agricole e loro consorzi. 1. All'alinea del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, dopo le parole "ad esclusione delle operazioni di credito agrario d'esercizio", sono aggiunte le parole "e dei finanziamenti per avversita' e calamita' naturali e per la promozione e la sperimentazione". 2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 20/1992, il numero "20" e' sostituito con il numero "10". 3. Al comma 1, lettera b), dell'art. 34 della legge regionale n. 20/1992, sono aggiunti i seguenti periodi "Le societa' cooperative possono provvedere all'aumento del capitale sociale in unica soluzione anche per piu' investimenti. La corrispondenza tra la spesa per gli investimenti e l'aumento di capitale sociale e' certificata con apposita dichiarazione del Collegio sindacale.".