Art. 101.
Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 20/1992 in materia  di
interventi  regionali  agevolati  a  favore di cooperative agricole e
loro consorzi.
 
  1. All'alinea del comma 1 dell'art. 34  della  legge  regionale  17
luglio 1992, n. 20, dopo le parole "ad esclusione delle operazioni di
credito   agrario  d'esercizio",  sono  aggiunte  le  parole  "e  dei
finanziamenti per avversita' e calamita' naturali e per la promozione
e la sperimentazione".
  2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 34 della  legge  regionale
n. 20/1992, il numero "20" e' sostituito con il numero "10".
  3.  Al  comma  1, lettera b), dell'art. 34 della legge regionale n.
20/1992, sono aggiunti i seguenti periodi  "Le  societa'  cooperative
possono   provvedere   all'aumento  del  capitale  sociale  in  unica
soluzione anche per piu' investimenti. La corrispondenza tra la spesa
per gli investimenti e l'aumento di capitale sociale  e'  certificata
con apposita dichiarazione del Collegio sindacale.".