Art. 102. Norme in materia di riordinamento fondiario e di consorzi di bonifica. Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 44/1983 1. I Consorzi di bonifica che, entro il 31 dicembre 1995, in dipendenza dell'esecuzione di opere di sistemazione agraria finanziate dall'amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e dell'art. 27, secondo comma, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, come modificato dall'art. 14 della legge regionale n. 43/1985, abbiano dato attuazione alle previsioni dei relativi piani di riordinamento fondiario finanziati dall'amministrazione regionale, mediante l'assegnazione delle aree riordinate, anche prima della loro approvazione, debbono, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare alla Giunta regionale i piani di riordinamento, corredati degli atti dai quali risulti l'eventuale assegnazione dei terreni. 2. Al fine di portare a compimento i piani di riordinamento fondiario di cui al comma 1, sono rinnovate di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge le concessioni dei piani ai consorzi di bonifica. 3. E' consentita la deroga alla disciplina prevista dagli articoli 22, primo, secondo e terzo comma, 26, ultimo comma, 27, 32, primo e secondo comma, e 34 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. 4. Dei terreni rimasti in possesso del concessionario per non essere stati ne' assegnati ne' contestati, il medesimo puo' acquisire la proprieta'; tali terreni sono destinati ad opere di sussidio ai terreni riordinati, ovvero all'arricchimento del paesaggio mediante idonei impianti arborei. 5. Per il medesimo termine di cui al comma 2, rimangono confermati i finanziamenti e le concessioni disposti dalla dDirezione regionale dell'agricoltura, per lo studio, la compilazione e l'attuazione dei piani di riordinamento fondiario. 6. Qualora il consorzio di bonifica ometta o ritardi taluno degli adempimenti di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere con esplicita previsione di un termine non inferiore a trenta giorni, delibera l'invio di un commissario per il compimento degli adempimenti stessi. 7. Il commissario, scelto di norma tra i dottori agronomi e dottori forestali ed i laureati in giurisprudenza, e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. 8. L'onere relativo ai commi 6 e 7 e' posto a carico del consorzio inadempiente. 9. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e' approvato il piano di cui al comma 1. L'approvazione produce gli effetti di cui all'art. 29 del regio decreto 215/1933. 10. Il termine di cui all'art. 33, primo comma, del regio decreto 215/1933 e' fissato in due anni. 11. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 10, trova applicazione la disciplina prevista dai commi 6, 7 e 8. 12. L'art. 17 della legge regionale n. 44/1983, e' sostituito dal seguente: "Art. 17. (Consiglio dei delegati). - 1. Il Consiglio dei delegati e' composto da membri elettivi. 2 Gli statuti consortili fissano il numero dei delegati da eleggere che non puo' essere inferiore a venti ne' superiore a sessanta. Al fine di assicurare nel consiglio dei delegati adeguate rappresentanze di tutto il comprensorio, negli statuti puo' essere prevista la suddivisione dei consiglieri per distretti elettorali. 3. Sono membri elettivi: a) i delegati eletti dall' assemblea dei consorziati; b) i rappresentanti dei comuni il cui territorio ricade totalmente o prevalentemente all'interno del perimetro consortile. 4. Il componente del consiglio dei delegati eletto dall'assemblea dei consorziati che per qualsiasi motivo cessi dalla carica e' sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista". 13. Dopo l'art. 17 della legge regionale 44/1983 e' aggiunto il seguente: "Art. 17-bis (Elezioni consortili). - 1. I rappresentanti dei comuni di cui al comma 3 dell'art. 17 sono eletti fra i sindaci o loro delegati in apposita adunanza dei medesimi, da convocarsi dal presidente del consorzio di bonifica, entro venti giorni dall'avvenuto svolgimento dell'assemblea dei consorziati. 2. Il numero dei rappresentanti dei comuni da eleggere e' fissato dallo statuto consortile tra un minimo di un decimo ed un massimo di tre decimi del numero dei consiglieri da eleggere dall'assemblea dei consorziati; l'eventuale frazione va considerata per unita' intera. La determinazione del numero avviene tenendo conto delle peculiarita' ed omogeneita' territoriali, di accordi di programma intervenuti con le comunita' locali e di ogni altro utile elemento oggettivo. 3. Il componente eletto in rappresentanza dei comuni rimane in carica fino alla scadenza del consiglio dei delegati; qualora nel corso del mandato si verifichino vacanze di posti per qualsiasi causa, il presidente del consorzio convoca l'adunanza dei sindaci interessati per provvedere alla copertura dei posti vacanti; il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio. 4. I rappresentanti dei comuni possono essere suddivisi ed eletti separatamente per distretti, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 17.". 14. Il quarto comma dell'art. 21 della legge regionale n. 44/1983, e' sostituito dal seguente: "Con le stesse modalita' di cui al primo comma si procede alla proroga del mandato commissariale, che puo' intervenire anche piu' volte, per periodi la cui durata non puo' essere superiore ad un anno, od alla nomina di un nuovo commissario regionale.".