Art. 102.
      Norme in materia di riordinamento fondiario e di consorzi
di bonifica. Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 44/1983
 
  1.  I  Consorzi  di  bonifica  che,  entro  il 31 dicembre 1995, in
dipendenza  dell'esecuzione  di   opere   di   sistemazione   agraria
finanziate   dall'amministrazione  regionale  ai  sensi  della  legge
regionale 15 luglio 1966, n. 14 e dell'art. 27, secondo comma,  della
legge  regionale  11 giugno 1983, n. 44, come modificato dall'art. 14
della legge  regionale  n.  43/1985,  abbiano  dato  attuazione  alle
previsioni  dei  relativi piani di riordinamento fondiario finanziati
dall'amministrazione regionale, mediante  l'assegnazione  delle  aree
riordinate,  anche  prima della loro approvazione, debbono, entro tre
anni dall'entrata in vigore della  presente  legge,  presentare  alla
Giunta  regionale  i piani di riordinamento, corredati degli atti dai
quali risulti l'eventuale assegnazione dei terreni.
  2. Al fine  di  portare  a  compimento  i  piani  di  riordinamento
fondiario   di  cui  al  comma  1,  sono  rinnovate  di  cinque  anni
dall'entrata in vigore della presente legge le concessioni dei  piani
ai consorzi di bonifica.
  3.  E' consentita la deroga alla disciplina prevista dagli articoli
22, primo, secondo e terzo comma, 26, ultimo comma, 27, 32,  primo  e
secondo comma, e 34 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
  4.  Dei  terreni  rimasti  in  possesso  del concessionario per non
essere stati ne' assegnati ne' contestati, il medesimo puo' acquisire
la proprieta'; tali terreni sono destinati ad opere  di  sussidio  ai
terreni  riordinati,  ovvero all'arricchimento del paesaggio mediante
idonei impianti arborei.
  5.  Per il medesimo termine di cui al comma 2, rimangono confermati
i finanziamenti e le concessioni disposti dalla dDirezione  regionale
dell'agricoltura,  per  lo studio, la compilazione e l'attuazione dei
piani di riordinamento fondiario.
  6. Qualora il consorzio di bonifica ometta o ritardi  taluno  degli
adempimenti  di  cui ai commi precedenti, la Giunta regionale, previa
diffida ad adempiere con  esplicita  previsione  di  un  termine  non
inferiore  a trenta giorni, delibera l'invio di un commissario per il
compimento degli adempimenti stessi.
  7. Il commissario, scelto di norma tra i dottori agronomi e dottori
forestali ed i laureati in giurisprudenza, e'  nominato  con  decreto
del Presidente della Giunta regionale.
  8.  L'onere relativo ai commi 6 e 7 e' posto a carico del consorzio
inadempiente.
  9. Con  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale,  previa
deliberazione  della  Giunta  stessa, e' approvato il piano di cui al
comma 1. L'approvazione produce gli effetti di cui  all'art.  29  del
regio decreto 215/1933.
  10.  Il  termine di cui all'art. 33, primo comma, del regio decreto
215/1933 e' fissato in due anni.
  11. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui  al  comma  10,
trova applicazione la disciplina prevista dai commi 6, 7 e 8.
  12.  L'art.  17 della legge regionale n. 44/1983, e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 17.  (Consiglio dei delegati). - 1. Il Consiglio dei delegati
e' composto da membri elettivi.
  2 Gli statuti consortili fissano il numero dei delegati da eleggere
che non puo' essere inferiore a venti ne' superiore  a  sessanta.  Al
fine di assicurare nel consiglio dei delegati adeguate rappresentanze
di  tutto  il  comprensorio,  negli  statuti  puo' essere prevista la
suddivisione dei consiglieri per distretti elettorali.
  3. Sono membri elettivi:
   a) i delegati eletti dall' assemblea dei consorziati;
   b) i rappresentanti dei comuni il cui territorio ricade totalmente
o prevalentemente all'interno del perimetro consortile.
  4. Il componente del consiglio dei delegati  eletto  dall'assemblea
dei  consorziati  che  per  qualsiasi  motivo  cessi  dalla carica e'
sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista".
  13. Dopo l'art. 17 della legge regionale  44/1983  e'  aggiunto  il
seguente:
  "Art.  17-bis  (Elezioni  consortili).  -  1.  I rappresentanti dei
comuni di cui al comma 3 dell'art. 17 sono eletti  fra  i  sindaci  o
loro  delegati  in  apposita adunanza dei medesimi, da convocarsi dal
presidente  del   consorzio   di   bonifica,   entro   venti   giorni
dall'avvenuto svolgimento dell'assemblea dei consorziati.
  2.  Il  numero dei rappresentanti dei comuni da eleggere e' fissato
dallo statuto consortile tra un minimo di un decimo ed un massimo  di
tre  decimi del numero dei consiglieri da eleggere dall'assemblea dei
consorziati; l'eventuale frazione va considerata per  unita'  intera.
La determinazione del numero avviene tenendo conto delle peculiarita'
ed  omogeneita' territoriali, di accordi di programma intervenuti con
le comunita' locali e di ogni altro utile elemento oggettivo.
  3.  Il  componente  eletto  in  rappresentanza dei comuni rimane in
carica fino alla scadenza del consiglio  dei  delegati;  qualora  nel
corso  del  mandato  si  verifichino  vacanze  di posti per qualsiasi
causa, il presidente del consorzio  convoca  l'adunanza  dei  sindaci
interessati per provvedere alla copertura dei posti vacanti; il nuovo
eletto rimane in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio.
  4.  I  rappresentanti dei comuni possono essere suddivisi ed eletti
separatamente per distretti, secondo  quanto  previsto  dal  comma  2
dell'art. 17.".
  14.  Il quarto comma dell'art. 21 della legge regionale n. 44/1983,
e' sostituito dal seguente:
  "Con le stesse modalita' di cui al  primo  comma  si  procede  alla
proroga  del  mandato  commissariale, che puo' intervenire anche piu'
volte, per periodi la cui durata non  puo'  essere  superiore  ad  un
anno, od alla nomina di un nuovo commissario regionale.".