Art. 103 Modifica di disposizioni concernenti l'attivita' dell'ERSA 1. L'Enoteca regionale "La Serenissima" di Gradisca d'Isonzo svolge anche attivita' di promozione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici regionali secondo i programmi approvati annualmente dal consiglio di amministrazione dell'ERSA. 2. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, e' sostituito dal seguente: "2. Il Nucleo e' nominato dal consiglio di amministrazione dell'ERSA ed e' composto dal direttore dell'ente o, per sua delega, dal responsabile del servizio per l'attuazione dei programmi comunitari, che lo presiede, dal direttore regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, o un suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere, dal direttore regionale dell'agricoltura, o suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere e, ove necessario, da esperti scelti dalla giunta in numero non superiore a tre secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 5. Il Nucleo e' integrato di volta in volta dal direttore regionale competente per materia, o da un suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere.". 3. All'art. 13 della legge regionale 35/1995, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. il direttore dell'ERSA, acquisiti i pareri e/o provvedimenti autorizzativi, approva i progetti esecutivi di opere pubbliche da trasferirsi nel patrimonio regionale. L'approvazione ha valore di dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera e di urgenza ed indifferibilita' dei relativi lavori al sensi dell'art. 21 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.". 4. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 35/1995, e' sostituito dal seguente: "2. Il direttore del servizio per l'attuazione dei programmi comunitari provvede al sensi dell'art. 52 della legge regionale 18/1996 alla concessione ed alla erogazione dei finanziamenti e dei contributi ai soggetti beneficiari in base alle graduatorie approvate dal consiglio di amministrazione dell'ente.". 5. Gli impianti collettivi lattiero - caseari, realizzati dall'ERSA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, acquisiti al patrimonio dell'ente medesimo e rimasti invenduti, possono essere alienati alle cooperative agricole, comodatarie degli stessi, alle condizioni e modalita' di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7, come sostituito dall'art. 32 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, e con l'osservanza delle prescrizioni previste dall'art. 214 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5. Gli impianti non ceduti alle predette cooperative entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge possono essere alienati con le modalita' previste dal comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 7/1990.