Art. 103
     Modifica di disposizioni concernenti l'attivita' dell'ERSA
 
  1. L'Enoteca regionale "La Serenissima" di Gradisca d'Isonzo svolge
anche   attivita'   di   promozione  e  valorizzazione  dei  prodotti
enogastronomici regionali secondo i programmi  approvati  annualmente
dal consiglio di amministrazione dell'ERSA.
  2. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 28 agosto 1995, n.
35, e' sostituito dal seguente:
  "2.   Il  Nucleo  e'  nominato  dal  consiglio  di  amministrazione
dell'ERSA ed e' composto dal direttore dell'ente o, per  sua  delega,
dal   responsabile   del  servizio  per  l'attuazione  dei  programmi
comunitari, che lo presiede, dal  direttore  regionale  degli  affari
comunitari e dei rapporti esterni, o un suo delegato di qualifica non
inferiore  a consigliere, dal direttore regionale dell'agricoltura, o
suo  delegato  di  qualifica  non  inferiore  a  consigliere  e,  ove
necessario,  da esperti scelti dalla giunta in numero non superiore a
tre secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma  5.  Il  Nucleo  e'
integrato  di  volta  in volta dal direttore regionale competente per
materia,  o  da  un  suo  delegato  di  qualifica  non  inferiore   a
consigliere.".
  3.  All'art.  13 della legge regionale 35/1995, dopo il comma 4, e'
aggiunto il seguente:
  "4-bis.  il   direttore   dell'ERSA,   acquisiti   i   pareri   e/o
provvedimenti  autorizzativi,  approva  i progetti esecutivi di opere
pubbliche da trasferirsi nel patrimonio regionale. L'approvazione  ha
valore  di dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera e di urgenza
ed indifferibilita' dei relativi lavori al sensi dell'art.  21  della
legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.".
  4.  Il  comma  2  dell'art.  16  della  legge regionale 35/1995, e'
sostituito dal seguente:
  "2. Il  direttore  del  servizio  per  l'attuazione  dei  programmi
comunitari  provvede  al  sensi  dell'art.  52  della legge regionale
18/1996 alla concessione ed alla erogazione dei finanziamenti  e  dei
contributi ai soggetti beneficiari in base alle graduatorie approvate
dal consiglio di amministrazione dell'ente.".
  5. Gli impianti collettivi lattiero - caseari, realizzati dall'ERSA
per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi
sismici  del  1976,  acquisiti  al  patrimonio  dell'ente  medesimo e
rimasti invenduti, possono essere alienati alle cooperative agricole,
comodatarie degli stessi, alle condizioni e modalita' di cui all'art.
1, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7, come
sostituito  dall'art. 32 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20,
e con l'osservanza delle prescrizioni previste  dall'art.  214  della
legge  regionale  28  aprile 1994, n. 5. Gli impianti non ceduti alle
predette cooperative entro due  anni  dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge possono essere alienati con le modalita' previste dal
comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 7/1990.