Art. 105. Norme in materia di commercio 1. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina del commercio, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede ad adottare, secondo le competenze dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, una nuova normativa di disciplina del commercio, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del decreto legislativo n. 114/1998. 2. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, il vigente piano del commercio deve essere adeguato nelle sue previsioni normative e quantitative alle disposizioni di cui alle leggi regionali 28 agosto 1995, n. 34, e 25 marzo 1996, n. 16. Sezione II Interventi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio