Art. 105.
                    Norme in materia di commercio
 
  1. A seguito dell'entrata in  vigore  del  decreto  legislativo  31
marzo  1998,  n.  114,  di riforma della disciplina del commercio, la
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede ad adottare,  secondo
le  competenze  dello  Statuto di autonomia e delle relative norme di
attuazione, una nuova normativa di disciplina  del  commercio,  entro
dodici  mesi  dalla  data di pubblicazione del decreto legislativo n.
114/1998.
  2. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1,  comma  4,  della
legge  regionale  7  settembre  1990,  n.  41,  il  vigente piano del
commercio deve essere  adeguato  nelle  sue  previsioni  normative  e
quantitative  alle disposizioni di cui alle leggi regionali 28 agosto
1995, n.  34, e 25 marzo 1996, n. 16.
 
                             Sezione II
           Interventi a favore delle imprese commerciali,
                      turistiche e di servizio