Art. 106. Istituzione del fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia 1. E' istituito il fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato fondo. 2. Al fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041. 3. Le dotazioni del fondo sono costituite dai conferimenti previsti dalla presente legge e possono essere alimentate: a) dal conferimenti di fondi ordinari della Regione; b) dai conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie; c) dai conferimenti dello Stato e di enti economici pubblici e privati; d) dai rientri, anche anticipati, delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi; e) dagli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria. 4. Le dotazioni del fondo vengono utilizzate per la concessione di finanziamenti a medio termine della durata massima di dieci anni, a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia. 5. I finanziamenti di cui al comma 4 non possono superare, in equivalente sovvenzione lorda, i limiti di intensita' previsti dai regolamenti regionali per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizi in adeguamento alla normativa comunitaria di aiuti alle piccole e medie imprese. 6. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze di concerto con l'Assessore ai commercio e al turismo, vengono determinate le misure dell'intervento ammissibile e dei tassi da applicare alle operazioni di finanziamento di cui al comma 4, nonche' i criteri e le modalita' di intervento, nel rispetto dei principi di diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia. 7. L'amministrazione del fondo e' affidata ad un comitato di gestione, con sede presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. che assicura il supporto tecnico ed organizzativo al comitato medesimo ai sensi del comma 17. 8. Il comitato di gestione e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'assessore al commercio e al turismo, ed e' composto: a) dal presidente, designato tra i nominativi indicati dalle organizzazioni sindacali del comparto commerciale e maggiormente rappresentative; b) da sei componenti, scelti tra i nominativi indicati fra le organizzazioni sindacali del commercio maggiormente rappresentative; c) da due dipendenti regionali, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, designati rispettivamente dall'assessore al commercio e al turismo e dall'assessore alle finanze. 9. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Istituto di credito di cui al comma 7. 10. Il comitato di gestione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati nel mandato per una sola volta. 11. Qualora, durante il quadriennio, si rendesse necessario sostituire taluno dei componenti in seno al comitato, si provvede con le modalita' indicate al comma 8, sino alla scadenza del mandato del comitato di gestione medesimo. 12. Al presidente del comitato e' attribuita un'indennita' mensile di carica ed ai componenti il comitato stesso, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero determinati ed aggiornati periodicamente secondo i criteri indicati nell'art. 17 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45. 13. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al commercio e turismo, sono emanate le direttive sull'utilizzo delle dotazioni finanziarie del fondo, nonche' sulle modalita' di funzionamento del comitato. 14. Gli oneri relativi al funzionamento del comitato, ivi compresa l'indennita' di carica e di presenza di cui al comma 12, fanno carico al fondo. 15. La Giunta regionale esercita, attraverso la direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, la vigilanza sulla gestione del fondo. 16. Il comitato di gestione e' tenuto, altresi', a redigere un rapporto annuale, da inviarsi all'assessore alle finanze, il quale presenta una relazione sull'attivita' svolta alla giunta ed al consiglio regionale. 17. L'amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare una convenzione con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a., per assicurare al comitato di gestione un adeguato supporto tecnico ed organizzativo nello svolgimento dei compiti d'istituto. 18. Tale convenzione deve disciplinare le forme di assistenza tecnica ed organizzativa ed in particolare disciplinare le modalita' ed i termini di istruttoria delle pratiche relative alle domande di finanziamento, di concessione delle garanzie sui finanziamenti accordati, nonche' le altre procedure connesse alle operazioni di finanziamento ed alla gestione del fondo. La medesima convenzione deve prevedere l'assolvimento dei compiti di cui ai commi 9 e 17 e fissare, in relazione all'attivita' prevista dal comma 7, il compenso annuo da riconoscere a Mediocredito, a carico del fondo. 19. La convenzione di cui al comma 17 viene stipulata dall'assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze di concerto con l'assessore al commercio e al turismo. 20. L'amministrazione regionale e' autorizzata a conferire al fondo di cui al comma 1, ai sensi del comma 3, lettera a), la somma di lire 1.000 milioni. 21. Per le finalita' previste dal comma 20 e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8282 (2.1.254.310.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, alla Rubrica 30 - programma 3.4.2 - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - con la denominazione "Conferimento al fondo di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia" e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 701 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), per lire 723 milioni corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale n. 10/1982, con decreto dell'assessore regionale alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.