Art. 106.
 Istituzione del fondo speciale di rotazione a favore delle imprese
   commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia
 
  1. E' istituito il fondo  speciale  di  rotazione  a  favore  delle
imprese  commerciali,  turistiche  e  di  servizio del Friuli-Venezia
Giulia, di seguito denominato fondo.
  2.  Al  fondo  si  applicano  le  disposizioni di cui alla legge 25
novembre 1971, n. 1041.
  3. Le dotazioni del fondo sono costituite dai conferimenti previsti
dalla presente legge e possono essere alimentate:
   a) dal conferimenti di fondi ordinari della Regione;
   b)  dai  conferimenti  della  Regione  derivanti   da   operazioni
finanziarie;
   c)  dai  conferimenti  dello  Stato e di enti economici pubblici e
privati;
   d) dai rientri, anche anticipati, delle rate di  ammortamento  dei
finanziamenti concessi;
   e) dagli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria.
  4.  Le dotazioni del fondo vengono utilizzate per la concessione di
finanziamenti a medio termine della durata massima di dieci  anni,  a
favore  delle  imprese  commerciali,  turistiche  e  di  servizio del
Friuli-Venezia Giulia.
  5. I finanziamenti di cui al  comma  4  non  possono  superare,  in
equivalente  sovvenzione  lorda,  i limiti di intensita' previsti dai
regolamenti regionali per l'applicazione  di  aiuti  a  favore  delle
imprese  commerciali,  turistiche  e  di  servizi in adeguamento alla
normativa comunitaria di aiuti alle piccole e medie imprese.
  6.  Con  deliberazione  della   Giunta   regionale,   su   proposta
dell'assessore  alle finanze di concerto con l'Assessore ai commercio
e  al  turismo,  vengono  determinate   le   misure   dell'intervento
ammissibile e dei tassi da applicare alle operazioni di finanziamento
di  cui  al  comma 4, nonche' i criteri e le modalita' di intervento,
nel rispetto dei principi di  diritto  comunitario,  con  riferimento
alle leggi statali vigenti in materia.
  7.  L'amministrazione  del  fondo  e'  affidata  ad  un comitato di
gestione, con sede presso il Mediocredito del  Friuli-Venezia  Giulia
S.p.a.  che assicura il supporto tecnico ed organizzativo al comitato
medesimo ai sensi del comma 17.
  8.  Il  comitato di gestione e' nominato con decreto del Presidente
della Giunta regionale, previa deliberazione della  Giunta  medesima,
su proposta dell'assessore al commercio e al turismo, ed e' composto:
   a)  dal  presidente,  designato  tra  i  nominativi indicati dalle
organizzazioni sindacali  del  comparto  commerciale  e  maggiormente
rappresentative;
   b)  da  sei  componenti,  scelti  tra i nominativi indicati fra le
organizzazioni sindacali del commercio maggiormente rappresentative;
   c) da due dipendenti regionali,  con  qualifica  non  inferiore  a
quella  di  consigliere,  designati rispettivamente dall'assessore al
commercio e al turismo e dall'assessore alle finanze.
  9.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario
dell'Istituto di credito di cui al comma 7.
  10.  Il  comitato di gestione dura in carica quattro anni ed i suoi
componenti possono essere  riconfermati  nel  mandato  per  una  sola
volta.
  11.   Qualora,  durante  il  quadriennio,  si  rendesse  necessario
sostituire taluno dei componenti in seno al comitato, si provvede con
le modalita' indicate al comma 8, sino alla scadenza del mandato  del
comitato di gestione medesimo.
  12.  Al presidente del comitato e' attribuita un'indennita' mensile
di carica ed ai componenti il comitato stesso, per la  partecipazione
alle  sedute,  un  gettone  di  presenza  giornaliero  determinati ed
aggiornati periodicamente secondo i  criteri  indicati  nell'art.  17
della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.
  13.   Con   deliberazione   della  Giunta  regionale,  su  proposta
dell'assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al  commercio
e  turismo,  sono  emanate le direttive sull'utilizzo delle dotazioni
finanziarie del fondo, nonche' sulle modalita' di  funzionamento  del
comitato.
  14.  Gli oneri relativi al funzionamento del comitato, ivi compresa
l'indennita' di carica e di presenza di cui al comma 12, fanno carico
al fondo.
  15. La Giunta regionale esercita, attraverso la direzione regionale
degli affari finanziari e del patrimonio, la vigilanza sulla gestione
del fondo.
  16. Il comitato di gestione e'  tenuto,  altresi',  a  redigere  un
rapporto  annuale,  da  inviarsi all'assessore alle finanze, il quale
presenta una  relazione  sull'attivita'  svolta  alla  giunta  ed  al
consiglio regionale.
  17.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a stipulare una
convenzione con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a., per
assicurare al comitato di gestione un adeguato  supporto  tecnico  ed
organizzativo nello svolgimento dei compiti d'istituto.
  18.  Tale  convenzione  deve  disciplinare  le  forme di assistenza
tecnica ed organizzativa ed in particolare disciplinare le  modalita'
ed  i  termini di istruttoria delle pratiche relative alle domande di
finanziamento,  di  concessione  delle  garanzie  sui   finanziamenti
accordati,  nonche'  le  altre  procedure connesse alle operazioni di
finanziamento ed alla gestione del  fondo.  La  medesima  convenzione
deve  prevedere  l'assolvimento  dei compiti di cui ai commi 9 e 17 e
fissare, in relazione all'attivita' prevista dal comma 7, il compenso
annuo da riconoscere a Mediocredito, a carico del fondo.
  19.  La  convenzione  di  cui   al   comma   17   viene   stipulata
dall'assessore   alle  finanze,  previa  deliberazione  della  Giunta
regionale, su proposta dell'assessore alle finanze  di  concerto  con
l'assessore al commercio e al turismo.
  20. L'amministrazione regionale e' autorizzata a conferire al fondo
di cui al comma 1, ai sensi del comma 3, lettera a), la somma di lire
1.000 milioni.
  21.  Per le finalita' previste dal comma 20 e' autorizzata la spesa
di lire 1.000 milioni per l'anno 1998  a  carico  del  capitolo  8282
(2.1.254.310.32)  che  si  istituisce nello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del  bilancio
per   l'anno  1998,  alla  Rubrica  30  -  programma  3.4.2  -  spese
d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X -  con  la  denominazione
"Conferimento   al   fondo   di  rotazione  a  favore  delle  imprese
commerciali, turistiche e di servizio del  Friuli-Venezia  Giulia"  e
con  lo  stanziamento  di  lire  1.000  milioni  per  l'anno 1998. Al
relativo onere si fa fronte mediante  prelevamento  di  pari  importo
dall'apposito  fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato
stato di previsione della spesa (partita  n.  701  dell'elenco  n.  7
allegato  ai bilanci predetti), per lire 723 milioni corrispondente a
parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai
sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale  n.  10/1982,
con decreto dell'assessore regionale alle finanze 27 gennaio 1998, n.
7.