Art. 108. Interventi agevolati a favore delle imprese commerciali. Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 36/1996 1. L'art. 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. (Interventi agevolati a favore delle imprese commerciali). - 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata ad erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. contributi in conto interessi in forma attualizzata su volumi credito a rimborso decennale, per assicurare disponibilita' finanziarie per l'attivazione di finanziamenti, a condizioni agevolate, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle piccole imprese commerciali o di servizi per gli investimenti delle predette imprese non eccedenti il limite di lire 2 miliardi. 2. I prestiti attivabili con le disponibilita' finanziarie derivanti dal disposto di cui al comma 1 possono essere erogati anche per il tramite delle istituzioni bancarie all'uopo convenzionate con l'istituzione assegnataria dei fondi, che assumono a proprio carico i rischi di ciascuna operazione. 3. La Giunta regionale definisce con apposite direttive la procedura e le modalita', ivi comprese quelle concernenti il calcolo dei contributi attualizzati, per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 4. Su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore al commercio e al turismo e dell'assessore alle finanze, l'amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare, nel rispetto della procedura e delle modalita' di cui al comma 3, apposita convenzione con l'istituzione creditizia assegnataria dei fondi di agevolazione. 5. Per detti finanziamenti trova applicazione quanto previsto dagli articoli 4 e 5.". 2. L'art. 2 della legge regionale n. 36/1996, cosi' come sostituito dal comma 1, deve considerarsi assorbente delle norme contenute nei commi da 11 a 16 dell'art. 11 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3. 3. Rimane valida la disposizione finanziaria di cui al comma 17 dell'art. 11 della legge regionale n. 3/1998. 4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della legge regionale n. 36/1996, cosi' come sostituito dal comma 1, fanno carico al capitolo 8284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. 5. Lo stanziamento di lire 7.500 milioni previsto nel bilancio 1998 sul capitolo 1640 dello stato di previsione della spesa viene interamente trasferito sul capitolo 8284 il cui stanziamento per l'anno 1998 e' elevato di pari importo. 6. Sono fatti salvi i rapporti giuridici e finanziari e gli effetti da questi prodotti, nonche' le procedure amministrative avviate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 36/1996 precedentemente alla sostituzione di cui al comma 1.