Art. 108.
      Interventi agevolati a favore delle imprese commerciali.
      Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 36/1996
 
  1. L'art. 2 della  legge  regionale  26  agosto  1996,  n.  36,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 2. (Interventi agevolati a favore delle imprese commerciali).
-  1.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  ad  erogare  al
Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia  S.p.a.  contributi  in  conto
interessi   in  forma  attualizzata  su  volumi  credito  a  rimborso
decennale,   per   assicurare    disponibilita'    finanziarie    per
l'attivazione  di finanziamenti, a condizioni agevolate, nel rispetto
dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore
delle piccole imprese commerciali o di servizi per  gli  investimenti
delle predette imprese non eccedenti il limite di lire 2 miliardi.
  2.   I   prestiti  attivabili  con  le  disponibilita'  finanziarie
derivanti dal disposto di cui al comma 1 possono essere erogati anche
per il tramite delle istituzioni bancarie all'uopo convenzionate  con
l'istituzione assegnataria dei fondi, che assumono a proprio carico i
rischi di ciascuna operazione.
  3.   La  Giunta  regionale  definisce  con  apposite  direttive  la
procedura e le modalita', ivi comprese quelle concernenti il  calcolo
dei contributi attualizzati, per la concessione delle agevolazioni di
cui ai commi 1 e 2, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 47 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
  4.  Su  conforme  deliberazione della Giunta regionale, su proposta
dell'assessore al  commercio  e  al  turismo  e  dell'assessore  alle
finanze,  l'amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare, nel
rispetto della procedura  e  delle  modalita'  di  cui  al  comma  3,
apposita  convenzione  con  l'istituzione creditizia assegnataria dei
fondi di agevolazione.
  5. Per detti finanziamenti trova applicazione quanto previsto dagli
articoli 4 e 5.".
  2. L'art. 2 della legge regionale n. 36/1996, cosi' come sostituito
dal comma 1, deve considerarsi assorbente delle norme  contenute  nei
commi da 11 a 16 dell'art. 11 della legge regionale 12 febbraio 1998,
n. 3.
  3.  Rimane  valida  la  disposizione finanziaria di cui al comma 17
dell'art. 11 della legge regionale n. 3/1998.
  4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art.  2  della  legge
regionale n. 36/1996, cosi' come sostituito dal comma 1, fanno carico
al  capitolo  8284 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
  5. Lo stanziamento di lire 7.500 milioni previsto nel bilancio 1998
sul capitolo  1640  dello  stato  di  previsione  della  spesa  viene
interamente  trasferito  sul  capitolo  8284  il cui stanziamento per
l'anno 1998 e' elevato di pari importo.
  6. Sono fatti salvi i rapporti giuridici e finanziari e gli effetti
da questi prodotti, nonche' le procedure  amministrative  avviate  ai
sensi  dell'art.  2  della legge regionale n. 36/1996 precedentemente
alla sostituzione di cui al comma 1.