Art. 109. Opzione tra i benefici di cui all'art. 8 della legge regionale n. 36/1996 e contributi una tantum a favore di imprese commerciali e di servizi 1. Alle imprese commerciali e di servizi che abbiano presentato domanda di contributo, ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, per un investimento superiore a lire 100 milioni entro la data di entrata in vigore della legge regionale n. 36/1996 e' consentito di optare tra i benefici previsti dall'art. 8 della legge regionale n. 36/1996 e un contributo "una tantum" della misura massima del 10 per cento dell'investimento ammissibile. 2. Le domande di opzione, di cui al comma 1, devono essere presentate alla direzione regionale del commercio e del turismo entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le condizioni per accedere al beneficio, di cui al comma 1 sono le seguenti: a) riscatto finale del bene non avvenuto in forma anticipata; b) continuita' dell'impresa istante o trasferimento dell'impresa stessa per atto tra i vivi o a causa di morte; c) rispetto di tutte le condizioni fissate dalla legge regionale n. 63/1976 e successive modifiche ed integrazioni e dal relativo regolamento di esecuzione. 3. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8294 (2.1.243.3.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, alla Rubrica 30 - programma 3.4.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - con la denominazione "Contributi sostitutivi dei finanziamenti previsti, per le imprese commerciali e di servizio, dalla soppressa legge regionale n. 63/1976" e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8221 dello stato di previsione precitato.