Art. 109.
Opzione tra i benefici di cui all'art. 8  della  legge  regionale  n.
36/1996  e contributi una tantum a favore di imprese commerciali e di
servizi
 
  1. Alle imprese commerciali e di  servizi  che  abbiano  presentato
domanda  di  contributo,  ai  sensi  della legge regionale 6 dicembre
1976, n. 63, per un investimento superiore a lire 100  milioni  entro
la  data  di  entrata  in  vigore della legge regionale n. 36/1996 e'
consentito di optare tra i benefici previsti dall'art. 8 della  legge
regionale  n.  36/1996  e  un  contributo  "una  tantum" della misura
massima del 10 per cento dell'investimento ammissibile.
  2. Le domande  di  opzione,  di  cui  al  comma  1,  devono  essere
presentate alla direzione regionale del commercio e del turismo entro
il  termine  di  30  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente legge.  Le condizioni per accedere al beneficio, di  cui  al
comma 1 sono le seguenti:
   a) riscatto finale del bene non avvenuto in forma anticipata;
   b)  continuita'  dell'impresa istante o trasferimento dell'impresa
stessa per atto tra i vivi o a causa di morte;
   c) rispetto di tutte le condizioni fissate dalla  legge  regionale
n.  63/1976  e  successive  modifiche  ed integrazioni e dal relativo
regolamento di esecuzione.
  3. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di
lire  100  milioni  per  l'anno  1998  a  carico  del  capitolo  8294
(2.1.243.3.10.25)  che  si istituisce nello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del  bilancio
per  l'anno  1998,  alla  Rubrica  30  -  programma  3.4.2.  -  spese
d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X -  con  la  denominazione
"Contributi  sostitutivi  dei  finanziamenti previsti, per le imprese
commerciali  e  di  servizio,  dalla  soppressa  legge  regionale  n.
63/1976"  e  con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1998.
Al relativo onere si fa fronte mediante storno di  pari  importo  dal
capitolo 8221 dello stato di previsione precitato.