Art. 11.
      Modifiche alle leggi regionali in materia di forestazione
 
  1. All'art. 3-bis della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, come
aggiunto dall'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2. Per le opere di cui al comma 1 il termine per l'ultimazione dei
lavori  e  delle  espropriazioni  ed  il  termine  delle  occupazioni
d'urgenza sono fissati  di  diritto  al  31  dicembre  2002.  Per  la
definizione delle procedure inerenti le opere di viabilita' forestale
finanziate  con  i  fondi  FIO  i  sedimi  possono essere asserviti a
servitu' per pubblica utilita'.".
  2. All'art. 3-ter della  legge  regionale  26/1993,  come  aggiunto
dall'art.  3  della  legge regionale 6/1997, il comma 1 e' sostituito
dal seguente:
  "1. La direzione regionale delle foreste ha facolta'  di  stipulare
contratti  per l'acquisto o per la costituzione di servitu' sopra gli
immobili, gia' assoggettati a procedimento di espropriazione in  caso
di  convenienza, da valutarsi in concreto, in relazione all'interesse
alla sollecita definizione dell'acquisizione ed ai riflessi negativi,
anche sui costi, di eventuali contestazioni giudiziarie.".
  3. L'art. 119  della  legge  regionale  7/1988  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Art. 119 - 1. Il servizio delle manutenzioni con sede nella citta'
di Tolmezzo:
   a)   cura   e  coordina  la  progettazione  e  l'esecuzione  della
manutenzione  e   il   ripristino   delle   opere   di   sistemazione
idraulico-forestale,  delle  sezioni  di  deflusso dei corsi d'acqua,
delle  opere  di  riqualificazione   ambientale   e   di   ingegneria
naturalistica, nonche' della viabilita' forestale e di servizio;
   b) cura e coordina l'assunzione e la gestione amministrativa degli
operai per i lavori in amministrazione diretta;
   c)  cura e coordina la gestione tecnica, l'aggiornamento tecnico e
antinfortunistico degli operai assunti per l'esecuzione dei lavori in
amministrazione diretta, con particolare  riguardo  al  miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
   d) cura gli studi e la ricerca nel settore di competenza.".
  4.  All'art.  1  della  legge  regionale  n.  9/1990, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
  "2. Gli organi  suddetti  sono  altresi'  autorizzati  ad  assumere
manodopera  a  tempo  determinato  per  l'esecuzione, in economia, in
amministrazione diretta, di lavori a carattere stagionale o di lavori
a carattere straordinario od occasionale ed un tanto nel numero e per
la durata consentiti dai progetti approvati.".
  5.  All'art.  3  della  legge  regionale  9/1990,  il  comma  1  e'
sostituito dal seguente:
  "1. Al personale di  cui  alla  presente  legge,  a  seconda  della
tipologia  dei lavori per la quale e' assunto, si applica a tutti gli
effetti  normativi,  economici,   previdenziali,   infortunistici   e
assicurativi  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro per le
imprese edili ed affini o il contratto collettivo nazionale di lavoro
per gli addetti forestali.".
  6. All'art. 31 della legge regionale  8  aprile  1982,  n.  22,  il
quinto comma e' sostituito dal seguente:
  "L'amministrazione  regionale  e' altresi' autorizzata ad acquisire
le attrezzature, le  macchine  operatrici  e  utensili,  i  mezzi  di
trasporto  di persone e materiali e tutti gli strumenti necessari per
l'esecuzione in economia delle  opere  e  degli  interventi  previsti
dalla  presente  legge,  nonche'  ad acquisire i sedimi necessari per
l'impianto dei cantieri e per il deposito e  la  conservazione  delle
attrezzature predette e a provvedere alla costruzione, all'acquisto o
all'affitto  di  strutture idonee al ricovero e alla manutenzione dei
mezzi d'opera e delle attrezzature predette.".
  7. All'art. 2 della legge regionale 30 dicembre  1985,  n.  54,  il
primo comma e' sostituito dal seguente:
  "L'esecuzione  delle nuove opere di sistemazione idraulicoforestale
puo' essere affidata, in delegazione amministrativa  intersoggettiva,
alle comunita' montane e agli enti locali.".
  8. All'art. 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come da
ultimo  modificato dall'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1991,
n. 3, sono aggiunti i seguenti commi:
  "Per  tutte  le  opere  ed  i  lavori  descritti  al  comma   primo
l'amministrazione  regionale,  tramite  la  direzione regionale delle
foreste  e  gli  ispettorati  ripartimentali  delle  foreste,  ha  la
facolta',  laddove  se  ne  verifichi l'esigenza tecnica o l'utilita'
pratica, di eseguire i lavori in economia nelle forme consentite.
  Per gli acquisti, i noli, le manutenzioni e le  forniture  di  ogni
genere,  la  direzione  regionale  delle  foreste  e  gli ispettorati
ripartimentali delle foreste ricorrono alla trattativa  privata  fino
all'importo  di  lire 300 milioni (I.V.A. esclusa), in considerazione
della necessita'  operativa  di  disporne  in  breve  tempo  e  della
specificita'  dei  mezzi  e  delle  operazioni  suddette.  Per  cifre
superiori si applicano la legge  e  il  regolamento  di  contabilita'
dello Stato.
  Per  le  opere,  i  lavori,  gli acquisti e quant'altro indicato ai
commi terzo e quarto, si prescinde dall'approvazione della  relazione
programmatica  annuale  di  cui  all'art.  6  della  legge  regionale
18/1996, trattandosi di attivita' inerenti l'emergenza antincendio.".
  9. All'art. 58  della  legge  regionale  42/1996,  come  modificato
dall'art.  18 della legge regionale 31/1997, il comma 3 e' sostituito
dal seguente:
  "3. I consiglieri ispettori forestali assunti ai sensi dell'art.  8
della  legge  regionale 7 maggio 1996, n. 20, e successive modifiche,
sono   impiegati   per   l'espletamento   delle   urgenti    funzioni
dell'amministrazione  regionale  presso  la direzione regionale delle
foreste e l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.".