Art. 11. Modifiche alle leggi regionali in materia di forestazione 1. All'art. 3-bis della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, come aggiunto dall'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Per le opere di cui al comma 1 il termine per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni ed il termine delle occupazioni d'urgenza sono fissati di diritto al 31 dicembre 2002. Per la definizione delle procedure inerenti le opere di viabilita' forestale finanziate con i fondi FIO i sedimi possono essere asserviti a servitu' per pubblica utilita'.". 2. All'art. 3-ter della legge regionale 26/1993, come aggiunto dall'art. 3 della legge regionale 6/1997, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La direzione regionale delle foreste ha facolta' di stipulare contratti per l'acquisto o per la costituzione di servitu' sopra gli immobili, gia' assoggettati a procedimento di espropriazione in caso di convenienza, da valutarsi in concreto, in relazione all'interesse alla sollecita definizione dell'acquisizione ed ai riflessi negativi, anche sui costi, di eventuali contestazioni giudiziarie.". 3. L'art. 119 della legge regionale 7/1988 e' sostituito dal seguente: "Art. 119 - 1. Il servizio delle manutenzioni con sede nella citta' di Tolmezzo: a) cura e coordina la progettazione e l'esecuzione della manutenzione e il ripristino delle opere di sistemazione idraulico-forestale, delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua, delle opere di riqualificazione ambientale e di ingegneria naturalistica, nonche' della viabilita' forestale e di servizio; b) cura e coordina l'assunzione e la gestione amministrativa degli operai per i lavori in amministrazione diretta; c) cura e coordina la gestione tecnica, l'aggiornamento tecnico e antinfortunistico degli operai assunti per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, con particolare riguardo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; d) cura gli studi e la ricerca nel settore di competenza.". 4. All'art. 1 della legge regionale n. 9/1990, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Gli organi suddetti sono altresi' autorizzati ad assumere manodopera a tempo determinato per l'esecuzione, in economia, in amministrazione diretta, di lavori a carattere stagionale o di lavori a carattere straordinario od occasionale ed un tanto nel numero e per la durata consentiti dai progetti approvati.". 5. All'art. 3 della legge regionale 9/1990, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Al personale di cui alla presente legge, a seconda della tipologia dei lavori per la quale e' assunto, si applica a tutti gli effetti normativi, economici, previdenziali, infortunistici e assicurativi il contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese edili ed affini o il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti forestali.". 6. All'art. 31 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, il quinto comma e' sostituito dal seguente: "L'amministrazione regionale e' altresi' autorizzata ad acquisire le attrezzature, le macchine operatrici e utensili, i mezzi di trasporto di persone e materiali e tutti gli strumenti necessari per l'esecuzione in economia delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge, nonche' ad acquisire i sedimi necessari per l'impianto dei cantieri e per il deposito e la conservazione delle attrezzature predette e a provvedere alla costruzione, all'acquisto o all'affitto di strutture idonee al ricovero e alla manutenzione dei mezzi d'opera e delle attrezzature predette.". 7. All'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'esecuzione delle nuove opere di sistemazione idraulicoforestale puo' essere affidata, in delegazione amministrativa intersoggettiva, alle comunita' montane e agli enti locali.". 8. All'art. 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come da ultimo modificato dall'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, sono aggiunti i seguenti commi: "Per tutte le opere ed i lavori descritti al comma primo l'amministrazione regionale, tramite la direzione regionale delle foreste e gli ispettorati ripartimentali delle foreste, ha la facolta', laddove se ne verifichi l'esigenza tecnica o l'utilita' pratica, di eseguire i lavori in economia nelle forme consentite. Per gli acquisti, i noli, le manutenzioni e le forniture di ogni genere, la direzione regionale delle foreste e gli ispettorati ripartimentali delle foreste ricorrono alla trattativa privata fino all'importo di lire 300 milioni (I.V.A. esclusa), in considerazione della necessita' operativa di disporne in breve tempo e della specificita' dei mezzi e delle operazioni suddette. Per cifre superiori si applicano la legge e il regolamento di contabilita' dello Stato. Per le opere, i lavori, gli acquisti e quant'altro indicato ai commi terzo e quarto, si prescinde dall'approvazione della relazione programmatica annuale di cui all'art. 6 della legge regionale 18/1996, trattandosi di attivita' inerenti l'emergenza antincendio.". 9. All'art. 58 della legge regionale 42/1996, come modificato dall'art. 18 della legge regionale 31/1997, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I consiglieri ispettori forestali assunti ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, e successive modifiche, sono impiegati per l'espletamento delle urgenti funzioni dell'amministrazione regionale presso la direzione regionale delle foreste e l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.".