Art. 110.
Applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 36/1996. Interventi
straordinari  per  la sanatoria delle istanze di intervento agevolato
ai sensi della legge regionale n. 36/1988.
 
  1. Le imprese di cui all'art. 3 della legge  regionale  n.  36/1996
sono autorizzate a rinegoziare il contratto di mutuo a tassi attuali,
fermo  restando il diritto a percepire il contributo straordinario di
cui al comma 1  del  citato  articolo  3  della  legge  regionale  n.
36/1996   maturato   al   30  giugno  1998,  purche'  rinuncino  alle
agevolazioni sulle rate successive e  si  impegnino  a  mantenere  la
destinazione    commerciale    dei   beni   oggetto   del   programma
d'investimento per tutta la durata del  mutuo,  pena  la  revoca  del
contributo  concesso secondo la procedura di cui alla legge regionale
46/1993, e successive modifiche e integrazioni.