Art. 111. Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 36/1996. Decorrenza dell'applicazione di norme 1. L'art. 12 della legge regionale n. 36/1996 e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Applicazione). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 11 non si applicano alle domande presentate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione della disposizione contenuta nel comma 5 dello stesso articolo 11.".