Art. 111.
     Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 36/1996.
                Decorrenza dell'applicazione di norme
 
  1. L'art. 12 della legge regionale n.  36/1996  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Art.  12  (Applicazione).  - 1. Le disposizioni di cui all'art. 11
non si applicano alle domande presentate precedentemente  all'entrata
in  vigore  della  presente  legge,  ad  eccezione della disposizione
contenuta nel comma 5 dello stesso articolo 11.".