Art. 115.
       Norme di salvaguardia del piano regionale del commercio
 
  1.  Nei  confronti  delle  imprese  richiedenti  autorizzazioni per
esercizi di grande distribuzione, le quali abbiano ottenuto da almeno
ventiquattro mesi il nullaosta della Giunta regionale di cui all'art.
3  della  legge  regionale  n.  41/1990  e  non  abbiano   provveduto
all'attivazione  del  relativo  esercizio commerciale, e' prevista la
decadenza automatica del nullaosta concesso.