Art. 115. Norme di salvaguardia del piano regionale del commercio 1. Nei confronti delle imprese richiedenti autorizzazioni per esercizi di grande distribuzione, le quali abbiano ottenuto da almeno ventiquattro mesi il nullaosta della Giunta regionale di cui all'art. 3 della legge regionale n. 41/1990 e non abbiano provveduto all'attivazione del relativo esercizio commerciale, e' prevista la decadenza automatica del nullaosta concesso.