Art. 116.
         Norme integrative della legge regionale n. 41/1990
 
  1. Nelle zone omogenee Hc, gia' autorizzate  in  base  a  normativa
precedente,   in   cui  siano  stati  attivati  esercizi  del  grande
dettaglio, complessi e centri commerciali al dettaglio, limitatamente
ai casi in cui siano interclusi  esercizi  commerciali  all'ingrosso,
gia'  attivi  in  epoca  precedente  all'approvazione  da parte della
Giunta regionale della variante urbanistica di zona omogenea  Hc,  e'
consentito,  previa  richiesta  di nullaosta regionale preventivo, il
diritto di sostituzione della superficie destinata  all'ingrosso  con
superficie  destinata  al  grande  dettaglio dei settori merceologici
diversi da quelli dei generi alimentari e  dell'abbigliamento,  anche
in deroga al limite di cui all'art. 3, comma 4, lettera f), sub f 2),
del  piano  regionale del commercio approvato con DPGR 9 aprile 1991,
n. 0130/Pres.
  2. Le nuove autorizzazioni alla variante di  strumento  urbanistico
per  insediamento  della zona Hc devono prevedere un termine utile di
tre anni  dalla  data  del  rilascio,  entro  il  quale  i  promotori
dell'iniziativa commerciale devono avere ottenuto il nullaosta di cui
all'art.  3 della legge regionale n. 41/1990. Trascorso tale termine,
in  assenza  del  nullaosta,  i  comuni  dovranno   provvedere   alla
riclassificazione   della   zona   omogenea   Hc   nella   precedente
destinazione funzionale.
  3. Le disposizioni  di  cui  all'art.  29,  comma  3,  della  legge
regionale  n.  16/1996,  non  trovano  applicazione  per  i complessi
commerciali al dettaglio con superficie di vendita globale  superiore
a  mq  2.500  costituiti  da esercizi che, insediati in piu' edifici,
siano funzionalmente o fisicamente integrati  tra  loro,  o  facciano
parte  di un unico piano regolatore particolareggiato comunale la cui
costruzione  sia  stata  autorizzata  dal   comune   competente   con
provvedimento rilasciato antecedentemente all'entrata in vigore della
legge regionale n. 16/1996.
  4.  In  deroga  all'art.  10,  comma  1,  terzo trattino, del piano
regionale del commercio,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge e fino all'approvazione del nuovo piano regionale del
commercio, la superficie di vendita destinata al grande dettaglio non
deve essere superiore al  75  per  cento  dell'intera  superficie  di
vendita  del  centro  commerciale  al  dettaglio; quella riservata al
piccolo e medio dettaglio non puo' superare il 50 per cento.
  5. In deroga a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale n.
41/1990,  l'ampliamento  dei  centri  commerciali  al  dettaglio  con
superficie  coperta  superiore  a mq 5.000, autorizzati come tali con
normativa antecedente all'entrata  in  vigore  della  medesima  legge
regionale   n.  41/1990,  che  hanno  assunto  la  caratteristica  di
complessi commerciali in seguito a trasformazioni  del  numero  degli
esercizi in essi ubicati, non e' assoggettato all'art. 29 della legge
regionale   n.   16/1996,   ma   al  solo  nullaosta  regionale  fino
all'incremento massimo del 50 per cento della superficie  di  vendita
preesistente alla richiesta di ampliamento.
 
                             Sezione IV
          Norme in materia di distribuzione dei carburanti