Art. 116. Norme integrative della legge regionale n. 41/1990 1. Nelle zone omogenee Hc, gia' autorizzate in base a normativa precedente, in cui siano stati attivati esercizi del grande dettaglio, complessi e centri commerciali al dettaglio, limitatamente ai casi in cui siano interclusi esercizi commerciali all'ingrosso, gia' attivi in epoca precedente all'approvazione da parte della Giunta regionale della variante urbanistica di zona omogenea Hc, e' consentito, previa richiesta di nullaosta regionale preventivo, il diritto di sostituzione della superficie destinata all'ingrosso con superficie destinata al grande dettaglio dei settori merceologici diversi da quelli dei generi alimentari e dell'abbigliamento, anche in deroga al limite di cui all'art. 3, comma 4, lettera f), sub f 2), del piano regionale del commercio approvato con DPGR 9 aprile 1991, n. 0130/Pres. 2. Le nuove autorizzazioni alla variante di strumento urbanistico per insediamento della zona Hc devono prevedere un termine utile di tre anni dalla data del rilascio, entro il quale i promotori dell'iniziativa commerciale devono avere ottenuto il nullaosta di cui all'art. 3 della legge regionale n. 41/1990. Trascorso tale termine, in assenza del nullaosta, i comuni dovranno provvedere alla riclassificazione della zona omogenea Hc nella precedente destinazione funzionale. 3. Le disposizioni di cui all'art. 29, comma 3, della legge regionale n. 16/1996, non trovano applicazione per i complessi commerciali al dettaglio con superficie di vendita globale superiore a mq 2.500 costituiti da esercizi che, insediati in piu' edifici, siano funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o facciano parte di un unico piano regolatore particolareggiato comunale la cui costruzione sia stata autorizzata dal comune competente con provvedimento rilasciato antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale n. 16/1996. 4. In deroga all'art. 10, comma 1, terzo trattino, del piano regionale del commercio, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del nuovo piano regionale del commercio, la superficie di vendita destinata al grande dettaglio non deve essere superiore al 75 per cento dell'intera superficie di vendita del centro commerciale al dettaglio; quella riservata al piccolo e medio dettaglio non puo' superare il 50 per cento. 5. In deroga a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 41/1990, l'ampliamento dei centri commerciali al dettaglio con superficie coperta superiore a mq 5.000, autorizzati come tali con normativa antecedente all'entrata in vigore della medesima legge regionale n. 41/1990, che hanno assunto la caratteristica di complessi commerciali in seguito a trasformazioni del numero degli esercizi in essi ubicati, non e' assoggettato all'art. 29 della legge regionale n. 16/1996, ma al solo nullaosta regionale fino all'incremento massimo del 50 per cento della superficie di vendita preesistente alla richiesta di ampliamento. Sezione IV Norme in materia di distribuzione dei carburanti