Art. 117. Disciplina regionale in materia di distribuzione carburanti. Norme riguardanti la proroga del regime concessorio e l'incentivazione dei carburanti ecologici. 1. La Regione provvede, al sensi dell'art. 4 dello statuto speciale e con riferimento al disposto dell'art. 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, alla riforma organica del settore della distribuzione dei carburanti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottando i necessari provvedimenti normativi. 2. Al fine di sostenere l'utilizzazione dei carburanti con ridotto impatto ambientale e' consentito il rilascio di nuove concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di gas metano per autotrazione, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 22 del piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, approvato con DPGR 6 maggio 1991, n. 0193/Pres., pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 20 luglio 1991, n. 93. 3. La vigente normativa regionale in materia di distribuzione dei carburanti, come modificata dal presente articolo, continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore della riforma di cui al comma 1. Sezione V Norme in materia di tutela dei consumatori e di commercio equo e solidale