Art. 117.
Disciplina  regionale  in  materia di distribuzione carburanti. Norme
riguardanti la proroga del regime concessorio e l'incentivazione  dei
carburanti ecologici.
 
  1. La Regione provvede, al sensi dell'art. 4 dello statuto speciale
e  con  riferimento al disposto dell'art. 1, comma 1, ultimo periodo,
del decreto  legislativo  11  febbraio  1998,  n.  32,  alla  riforma
organica  del  settore  della distribuzione dei carburanti, entro sei
mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  adottando  i
necessari provvedimenti normativi.
  2.  Al fine di sostenere l'utilizzazione dei carburanti con ridotto
impatto ambientale e' consentito il rilascio di nuove concessioni per
l'installazione e l'esercizio di impianti  di  distribuzione  di  gas
metano  per autotrazione, anche in deroga a quanto previsto dal comma
1 dell'art. 22 del piano di programmazione e razionalizzazione  della
rete  di  distribuzione  dei  carburanti, approvato con DPGR 6 maggio
1991,  n.  0193/Pres.,  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione 20 luglio 1991, n. 93.
  3.  La  vigente normativa regionale in materia di distribuzione dei
carburanti,  come  modificata  dal  presente  articolo,  continua  ad
applicarsi  fino  all'entrata in vigore della riforma di cui al comma
1.
 
                              Sezione V
             Norme in materia di tutela dei consumatori
                   e di commercio equo e solidale