Art. 118.
  Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti
 
  1. In attesa di un'organica  disciplina  regionale  di  recepimento
della normativa comunitaria e della legislazione nazionale in materia
di tutela dei consumatori e degli utenti, l'amministrazione regionale
e' autorizzata a realizzare le seguenti iniziative:
   a) stabilire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,   con   deliberazione  della  Giunta  regionale,  su  proposta
dell'assessore regionale alla sanita', le modalita' ed  i  costi  con
cui  i  servizi  delle  aziende  per  i servizi sanitari abilitati ad
effettuare analisi biotossicologiche, chimiche e fisiche, eseguono le
stesse su richiesta di associazioni per la tutela dei  consumatori  e
degli utenti;
   b)  erogare  contributi, fino ad un massimo del 60 per cento della
spesa ritenuta ammissibile,  alle  associazioni  per  la  tutela  dei
consumatori  e  degli  utenti  per la realizzazione di programmi e di
progetti  di   attivita'   per   l'informazione,   l'educazione,   la
formazione,  l'assistenza  e  la  tutela  del  cittadino,  in termini
individuali e collettivi, in quanto consumatore ed utente.
  2. Possono beneficiare dei provvedimenti  di  cui  al  comma  1  le
associazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti  che  rispondano  ai
seguenti requisiti:
   a) siano costituite per atto pubblico, da  almeno  tre  anni,  con
statuto  che  sancisca  un  ordinamento  interno a base democratica e
preveda come scopo esclusivo la tutela  dei  consumatori  ed  utenti,
senza fini di lucro;
   b)  tengano  un elenco, aggiornato annualmente, con le indicazioni
delle quote  versate  direttamente  all'associazione  per  gli  scopi
statutari;
   c)  abbiano  un  bilancio  annuale  delle entrate e delle uscite e
tengano i libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia
di contabilita' delle associazioni non lucrative;
   d) comprovino e documentino la continuita'  di  funzionamento,  le
attivita'  specifiche  e  la  loro  rilevanza  esterna, protratta per
almeno due anni;
   e) siano costituite almeno a livello regionale e  siano  presenti,
con proprie strutture, in almeno due province della regione;
   f)   i  loro  rappresentanti  legali  non  abbiano  subito  alcuna
condanna,  passata   in   giudicato,   in   relazione   all'attivita'
dell'associazione stessa.
  3. Le domande relative ai contributi di cui al comma 1, lettera b),
devono  essere  presentate,  entro  60  giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, dagli interessati alla direzione regionale  del
commercio  e  turismo,  corredate  di un programma di attivita'.   Le
modalita' relative alla presentazione delle domande per gli  esercizi
finanziari   1999  e  2000,  saranno  disciplinate  con  decreto  del
Presidente della Giunta regionale,  da  emanare  entro  i  60  giorni
successivi  all'approvazione del bilancio triennale 1999-2001 e della
legge finanziaria regionale per l'anno 1999.
  4.  Per  le  finalita'  previste  dal  comma  1,  lettera  b),   e'
autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998 a carico del
capitolo  8140  (1.1.162.2.10.25)  che  si  istituisce nello stato di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, alla Rubrica 30 - programma
0.5.3.  -  spese  correnti  -  Categoria  1.6.  -  Sezione X - con la
denominazione  "Contributi  alle  associazioni  per  la  tutela   dei
consumatori  e  degli  utenti  per la realizzazione di programmi e di
progetti  di   attivita'   per   l'informazione,   l'educazione,   la
formazione,  l'assistenza  e  la  tutela  del  cittadino,  in termini
individuali e collettivi, in quanto consumatore ed utente" e  con  lo
stanziamento  di  lire 100 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere
si fa fronte mediante  prelevamento  di  pari  importo  dall'apposito
fondo  globale  iscritto  sul  capitolo  8920  del precitato stato di
previsione della spesa (partita n. 701 dell'elenco n. 7  allegato  ai
bilanci predetti).