Art. 118. Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti 1. In attesa di un'organica disciplina regionale di recepimento della normativa comunitaria e della legislazione nazionale in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, l'amministrazione regionale e' autorizzata a realizzare le seguenti iniziative: a) stabilire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla sanita', le modalita' ed i costi con cui i servizi delle aziende per i servizi sanitari abilitati ad effettuare analisi biotossicologiche, chimiche e fisiche, eseguono le stesse su richiesta di associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti; b) erogare contributi, fino ad un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, alle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti per la realizzazione di programmi e di progetti di attivita' per l'informazione, l'educazione, la formazione, l'assistenza e la tutela del cittadino, in termini individuali e collettivi, in quanto consumatore ed utente. 2. Possono beneficiare dei provvedimenti di cui al comma 1 le associazioni dei consumatori e degli utenti che rispondano ai seguenti requisiti: a) siano costituite per atto pubblico, da almeno tre anni, con statuto che sancisca un ordinamento interno a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori ed utenti, senza fini di lucro; b) tengano un elenco, aggiornato annualmente, con le indicazioni delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; c) abbiano un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tengano i libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non lucrative; d) comprovino e documentino la continuita' di funzionamento, le attivita' specifiche e la loro rilevanza esterna, protratta per almeno due anni; e) siano costituite almeno a livello regionale e siano presenti, con proprie strutture, in almeno due province della regione; f) i loro rappresentanti legali non abbiano subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione stessa. 3. Le domande relative ai contributi di cui al comma 1, lettera b), devono essere presentate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dagli interessati alla direzione regionale del commercio e turismo, corredate di un programma di attivita'. Le modalita' relative alla presentazione delle domande per gli esercizi finanziari 1999 e 2000, saranno disciplinate con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare entro i 60 giorni successivi all'approvazione del bilancio triennale 1999-2001 e della legge finanziaria regionale per l'anno 1999. 4. Per le finalita' previste dal comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8140 (1.1.162.2.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, alla Rubrica 30 - programma 0.5.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - con la denominazione "Contributi alle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti per la realizzazione di programmi e di progetti di attivita' per l'informazione, l'educazione, la formazione, l'assistenza e la tutela del cittadino, in termini individuali e collettivi, in quanto consumatore ed utente" e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 701 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).