Art. 119. Disposizioni concernenti il commercio equo e solidale 1. Si intende per commercio equo e solidale la vendita di beni provenienti dai paesi in via di sviluppo, effettuata secondo i criteri contenuti nella risoluzione del Parlamento dell'Unione europea PE 178.921 del 19 gennaio 1994. 2. All'attivita' del commercio equo e solidale, come definita al comma 1, svolta da associazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), cooperative senza fine di lucro ed altri enti non commerciali secondo le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano, a decorrere dall'1 luglio 1998 e fino al recepimento del decreto legislativo n. 114/1998, le disposizioni concernenti gli esercizi di vicinato. 3. Ai soggetti di cui al comma 2 e' consentita altresi' la vendita di beni commercializzati da posto non fisso in occasione di manifestazioni, fiere ed altre iniziative promozionali, anche in deroga alle disposizioni sul commercio su aree pubbliche. 4. Gli esercizi ove si svolge la vendita al dettaglio di beni che, per almeno l'80 per cento, fanno parte del circuito del commercio equo e solidale, assumono la denominazione di "Bottega del Mondo". Agli stessi, ove la superficie risulti inferiore ai 100 mq., non si applicano le disposizioni dell'art. 5, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 114/1998, ed e' ammessa la vendita contemporanea di prodotti alimentari e non alimentari. 5. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono stabilite ulteriori disposizioni di tipo organizzativo e commerciale atte ad assicurare la piena rispondenza dell'attivita' svolta dalle "Botteghe del Mondo" ai principi del commercio equo e solidale. 6. Il titolo di "Bottega del Mondo" e' riconosciuto con decreto del direttore del servizio del commercio, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dai precedenti commi. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 e delle norme previste ai commi precedenti comporta la revoca del titolo.