Art. 119.
        Disposizioni concernenti il commercio equo e solidale
 
  1.  Si  intende  per  commercio  equo e solidale la vendita di beni
provenienti dai paesi  in  via  di  sviluppo,  effettuata  secondo  i
criteri   contenuti  nella  risoluzione  del  Parlamento  dell'Unione
europea PE 178.921 del 19 gennaio 1994.
  2. All'attivita' del commercio equo e solidale,  come  definita  al
comma  1,  svolta da associazioni di volontariato, organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale  (ONLUS),  cooperative  senza  fine  di
lucro ed altri enti non commerciali secondo le disposizioni dei commi
4  e  5  si  applicano,  a  decorrere  dall'1  luglio  1998 e fino al
recepimento del decreto  legislativo  n.  114/1998,  le  disposizioni
concernenti gli esercizi di vicinato.
  3.  Ai soggetti di cui al comma 2 e' consentita altresi' la vendita
di  beni  commercializzati  da  posto  non  fisso  in  occasione   di
manifestazioni,  fiere  ed  altre  iniziative  promozionali, anche in
deroga alle disposizioni sul commercio su aree pubbliche.
  4. Gli esercizi ove si svolge la vendita al dettaglio di beni  che,
per  almeno  l'80  per  cento, fanno parte del circuito del commercio
equo e solidale, assumono la denominazione di  "Bottega  del  Mondo".
Agli  stessi,  ove la superficie risulti inferiore ai 100 mq., non si
applicano le disposizioni dell'art. 5,  commi  5  e  6,  del  decreto
legislativo  n.  114/1998,  ed e' ammessa la vendita contemporanea di
prodotti alimentari e non alimentari.
  5. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la  competente
commissione consiliare, sono stabilite ulteriori disposizioni di tipo
organizzativo  e  commerciale atte ad assicurare la piena rispondenza
dell'attivita' svolta dalle "Botteghe  del  Mondo"  ai  principi  del
commercio equo e solidale.
  6. Il titolo di "Bottega del Mondo" e' riconosciuto con decreto del
direttore  del  servizio  del commercio, previa verifica del possesso
dei requisiti previsti dai  precedenti  commi.  Il  mancato  rispetto
delle  disposizioni di cui al comma 5 e delle norme previste ai commi
precedenti comporta la revoca del titolo.