Art. 12.
          Interventi per la difesa dei boschi dagli incendi
 
  1.  Gli enti pubblici, i privati e le associazioni di residenti nei
rispettivi territori comunali possono eseguire gli interventi di  cui
alla  lettera  b)  del  comma primo dell'art. 4 della legge regionale
8/1977, come da ultimo modificato dall'art. 2 della  legge  regionale
3/1991, su dichiarazione da presentare all'Ispettorato ripartimentale
delle  foreste  competente  per  territorio,  per  il  tramite  delle
stazioni forestali,  almeno  45  giorni  prima  del  previsto  inizio
dell'intervento.
  2.  Tale  dichiarazione,  che  comunque  non  costituisce  avvio di
procedimento ai sensi della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29,  e
successive  modificazioni ed integrazioni, illustrante gli interventi
previsti e le modalita'  di  esecuzione  degli  stessi,  deve  essere
corredata  di  una planimetria del territorio interessato, unitamente
ad una dichiarazione del sindaco che attesti l'insussistenza  di  usi
civici su detti territori ovvero all'autorizzazione del Commissariato
regionale per la liquidazione degli usi civici.
  3.  L'Ispettorato  ripartimentale  delle  foreste,  competente  per
territorio,  esaminati  gli  interventi  proposti,  puo'   richiedere
eventuali   integrazioni   e  chiarimenti  ed  autorizza  o  respinge
motivatamente gli interventi entro 45 giorni  dal  ricevimento  della
dichiarazione di cui al comma 1, dettando eventuali prescrizioni.
  4.  Trascorso  il  periodo  di  45  giorni  dal  ricevimento  della
dichiarazione senza che siano state dettate da parte dell'Ispettorato
ripartimentale delle foreste competente  per  territorio  le  proprie
determinazioni,  l'intervento  puo'  essere  eseguito,  fatti salvi i
diritti e le autorizzazioni di enti o di terzi.
  5. Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le  disposizioni
di  cui  ai  commi  secondo,  terzo  e quarto dell'art. 5 della legge
regionale 8/1977, come da ultimo modificato dall'art. 1  della  legge
regionale    22/1993,    e    gli    stessi   non   sono   a   carico
dell'amministrazione regionale.   Il materiale di  risulta  resta  di
proprieta' dei titolari dei fondi interessati dagli interventi, salvo
diversa  disposizione  degli  stessi e deve essere comunque rimosso a
cura e spese dei soggetti di cui al comma 1.
  6. Ad ultimazione dei  lavori  l'Ispettorato  ripartimentale  delle
foreste, competente per territorio, procede alla verifica della buona
esecuzione  degli  interventi  di  cui  al comma 1, fermo restando il
rispetto  delle   disposizioni   legislative   e   regolamentari   di
competenza,   applicabili  al  territorio  oggetto  degli  interventi
stessi.