Art. 12. Interventi per la difesa dei boschi dagli incendi 1. Gli enti pubblici, i privati e le associazioni di residenti nei rispettivi territori comunali possono eseguire gli interventi di cui alla lettera b) del comma primo dell'art. 4 della legge regionale 8/1977, come da ultimo modificato dall'art. 2 della legge regionale 3/1991, su dichiarazione da presentare all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, per il tramite delle stazioni forestali, almeno 45 giorni prima del previsto inizio dell'intervento. 2. Tale dichiarazione, che comunque non costituisce avvio di procedimento ai sensi della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, illustrante gli interventi previsti e le modalita' di esecuzione degli stessi, deve essere corredata di una planimetria del territorio interessato, unitamente ad una dichiarazione del sindaco che attesti l'insussistenza di usi civici su detti territori ovvero all'autorizzazione del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici. 3. L'Ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio, esaminati gli interventi proposti, puo' richiedere eventuali integrazioni e chiarimenti ed autorizza o respinge motivatamente gli interventi entro 45 giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, dettando eventuali prescrizioni. 4. Trascorso il periodo di 45 giorni dal ricevimento della dichiarazione senza che siano state dettate da parte dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio le proprie determinazioni, l'intervento puo' essere eseguito, fatti salvi i diritti e le autorizzazioni di enti o di terzi. 5. Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 5 della legge regionale 8/1977, come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge regionale 22/1993, e gli stessi non sono a carico dell'amministrazione regionale. Il materiale di risulta resta di proprieta' dei titolari dei fondi interessati dagli interventi, salvo diversa disposizione degli stessi e deve essere comunque rimosso a cura e spese dei soggetti di cui al comma 1. 6. Ad ultimazione dei lavori l'Ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio, procede alla verifica della buona esecuzione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari di competenza, applicabili al territorio oggetto degli interventi stessi.