Art. 120. Integrazione dell'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, in materia di strutture socio-assistenziali 1. All'art. 1, comma 2, della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, come integrato dall'art. 15 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: "i-bis) alloggi popolari destinati allo svolgimento di attivita' istituzionali di carattere assistenziale, ovvero, a persone e/o famiglie disagiate, assistite dalla pubblica amministrazione, o in situazioni di comprovato disagio abitativo e/o economico.".