Art. 122.
           Norme d'interpretazione autentica e procedurali
         in materia di sanita' e servizi socio-assistenziali
 
  1.  In  via  di  interpretazione  autentica,  devono   considerarsi
componenti  delle  Commissioni  sanitarie,  di  cui all'art. 43 della
legge regionale 13 luglio 1981, n.  43,  come  da  ultimo  sostituito
dall'art. 17 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21, i medici ed
i segretari.
  2.  Qualora  i  componenti  siano  dipendenti regionali ai medesimi
compete  esclusivamente  il  rimborso  delle  spese  di   viaggio   e
l'indennita' di missione, ove dovuta.
  3.  All'art.  3  della  legge regionale 16 dicembre 1996, n. 48, il
comma 3 e' sostituto dal seguente:
  "3. La ripartizione dei finanziamenti per le  associazioni  avviene
sulla base di un sistema a punteggio che considera:
   a) personale dipendente;
   b) numero degli associati;
   c) attivita' promozionali;
   d) sede.".
  4.  All'art.  3  della  legge  regionale  n. 48/1996, il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
  "4. I criteri di riparto sono determinati  dalla  giunta  regionale
entro  quarantacinque  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge
regionale di approvazione del  bilancio.  Con  la  deliberazione  dei
criteri  e'  fissato, per ogni sede provinciale delle associazioni di
cui all'art.  35 della legge regionale 9  marzo  1988,  n.  10,  come
sostituito  dall'art.  2 della presente legge, il tetto massimo degli
associati da considerare per  attribuire  il  punteggio  riferito  al
comma 3, lettera b).".
  5. Per l'anno 1998 i criteri di riparto di cui al comma 4 dell'art.
3  della  legge  regionale n. 48/1996, come sostituito dal precedente
comma 4, sono  determinati  entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge.
  6.   Limitatamente   all'anno  1998,  la  Regione  contribuisce  al
finanziamento degli interventi di cui  all'art.  6,  comma  1,  della
legge  regionale  25  settembre  1996, n. 41, qualora le procedure di
riorganizzazione istituzionale, previste dalla stessa legge regionale
siano concluse entro il 30 giugno 1998.
  7. Per l'anno 1998 il termine per la presentazione delle istanze di
cui all'art. 20 della legge regionale n. 41/1996, scade al trentesimo
giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
  8. In attesa di una compiuta  regolamentazione  della  materia  nel
territorio  regionale  l'autorizzazione  ed  il  funzionamento  delle
strutture sanitarie veterinarie private sono disciplinati dalle norme
nazionali vigenti.
  9.  La  giunta  regionale  determina,  su  proposta  dell'assessore
regionale alla sanita' e politiche sociali, il limite di distanza per
l'ubicazione  delle  strutture  veterinarie  di  cui  all'art.  7 del
decreto del Ministro della sanita' del 20 settembre 1996,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1996, n. 294.
  10.  L'art.  4  della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59, come
modificato dall'art. 19 della legge regionale 9  settembre  1997,  n.
32, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  4.  -  1. Le farmacie urbane e rurali non di turno rimangono
chiuse nei giorni di domenica e di  festivita'  infrasettimanale.  In
occasione  di  festivita'  infrasettimanali,  le  farmacie uniche nel
comune possono rinunciare al  riposo  infrasettimanale  nella  stessa
settimana,  dandone  comunicazione all'azienda per i servizi sanitari
territorialmente competente almeno un mese prima.
  2. Le farmacie urbane e rurali osservano un riposo infrasettimanale
di una giornata, eventualmente frazionabile in  due  mezze  giornate,
secondo turni da determinarsi con le modalita' di cui all'art. 2.  La
giornata  intera di riposo infrasettimanale puo' essere ridotta a una
mezza  giornata,  per  comprovate  esigenze  accertate   dal   comune
territorialmente  competente  sentita  la Commissione di cui all'art.
39 della legge regionale n. 43/1981. In questo caso l'orario previsto
dal primo comma dell'art. 3 viene portato a 44 ore settimanali.
  3. Nei giorni festivi il servizio farmaceutico  deve  essere  cosi'
assicurato:
   a) in tutti i comuni con piu' di due farmacie, a turno, a battenti
aperti e secondo gli orari di cui all'art. 3;
   b) nei comuni con una o due farmacie, a turno con le farmacie piu'
vicine anche dei comuni limitrofi ed eventualmente a chiamata.".
  11.  All'art.  1  della  legge regionale n. 10/1997, il comma 20 e'
abrogato con effetto dal  10  gennaio  1997  limitatamente  a  quanto
disposto  con  riguardo  all'art. 21 della legge regionale 26 ottobre
1987, n.   32, e  relativa  autorizzazione  di  spesa  a  carico  del
capitolo  4923  dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.