Art. 122. Norme d'interpretazione autentica e procedurali in materia di sanita' e servizi socio-assistenziali 1. In via di interpretazione autentica, devono considerarsi componenti delle Commissioni sanitarie, di cui all'art. 43 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, come da ultimo sostituito dall'art. 17 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21, i medici ed i segretari. 2. Qualora i componenti siano dipendenti regionali ai medesimi compete esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e l'indennita' di missione, ove dovuta. 3. All'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 48, il comma 3 e' sostituto dal seguente: "3. La ripartizione dei finanziamenti per le associazioni avviene sulla base di un sistema a punteggio che considera: a) personale dipendente; b) numero degli associati; c) attivita' promozionali; d) sede.". 4. All'art. 3 della legge regionale n. 48/1996, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I criteri di riparto sono determinati dalla giunta regionale entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio. Con la deliberazione dei criteri e' fissato, per ogni sede provinciale delle associazioni di cui all'art. 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come sostituito dall'art. 2 della presente legge, il tetto massimo degli associati da considerare per attribuire il punteggio riferito al comma 3, lettera b).". 5. Per l'anno 1998 i criteri di riparto di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 48/1996, come sostituito dal precedente comma 4, sono determinati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 6. Limitatamente all'anno 1998, la Regione contribuisce al finanziamento degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, qualora le procedure di riorganizzazione istituzionale, previste dalla stessa legge regionale siano concluse entro il 30 giugno 1998. 7. Per l'anno 1998 il termine per la presentazione delle istanze di cui all'art. 20 della legge regionale n. 41/1996, scade al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. 8. In attesa di una compiuta regolamentazione della materia nel territorio regionale l'autorizzazione ed il funzionamento delle strutture sanitarie veterinarie private sono disciplinati dalle norme nazionali vigenti. 9. La giunta regionale determina, su proposta dell'assessore regionale alla sanita' e politiche sociali, il limite di distanza per l'ubicazione delle strutture veterinarie di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della sanita' del 20 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1996, n. 294. 10. L'art. 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59, come modificato dall'art. 19 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Le farmacie urbane e rurali non di turno rimangono chiuse nei giorni di domenica e di festivita' infrasettimanale. In occasione di festivita' infrasettimanali, le farmacie uniche nel comune possono rinunciare al riposo infrasettimanale nella stessa settimana, dandone comunicazione all'azienda per i servizi sanitari territorialmente competente almeno un mese prima. 2. Le farmacie urbane e rurali osservano un riposo infrasettimanale di una giornata, eventualmente frazionabile in due mezze giornate, secondo turni da determinarsi con le modalita' di cui all'art. 2. La giornata intera di riposo infrasettimanale puo' essere ridotta a una mezza giornata, per comprovate esigenze accertate dal comune territorialmente competente sentita la Commissione di cui all'art. 39 della legge regionale n. 43/1981. In questo caso l'orario previsto dal primo comma dell'art. 3 viene portato a 44 ore settimanali. 3. Nei giorni festivi il servizio farmaceutico deve essere cosi' assicurato: a) in tutti i comuni con piu' di due farmacie, a turno, a battenti aperti e secondo gli orari di cui all'art. 3; b) nei comuni con una o due farmacie, a turno con le farmacie piu' vicine anche dei comuni limitrofi ed eventualmente a chiamata.". 11. All'art. 1 della legge regionale n. 10/1997, il comma 20 e' abrogato con effetto dal 10 gennaio 1997 limitatamente a quanto disposto con riguardo all'art. 21 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, e relativa autorizzazione di spesa a carico del capitolo 4923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.