Art. 124.
   Modifiche alla legge regionale n. 15/1996 in materia di tutela
         e promozione della lingua e della cultura friulana
 
  1. All'art. 8 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, i commi 2
e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  "2. La Regione:
   a)  favorisce  la produzione in lingua friulana dei singoli, delle
associazioni culturali, di enti ed istituzioni;
   b) riconosce una speciale funzione di servizio culturale  ad  enti
ed  istituzioni che svolgono un'attivita' qualificata e continuati va
a livello regionale e che dispongono di  un'organizzazione  adeguata,
individuati con deliberazione della giunta regionale, su proposta del
comitato  scientifico  di  cui all'art. 21. Tra gli stessi la Regione
riconosce alla societa' filologica friulana "G.I.  Ascoli  di  Udine"
una  posizione  di primaria importanza e ne sostiene il conseguimento
delle finalita' istituzionali.
  3. I programmi annuali dei soggetti di cui al comma 2, lettera  b),
sono  sottoposti  al  parere del comitato scientifico di cui all'art.
21 e sono fmanziati con distinti capitoli di bilancio.".
  2. L'art. 11 della legge regionale n.  15/1996  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Art.  11  (Uso  della  lingua  friulana).  -  1. Fermo restando il
carattere  ufficiale   della   lingua   italiana,   l'amministrazione
regionale,  gli  enti  locali  e  i  loro rispettivi enti strumentali
operanti nei Comuni  in  cui  la  lingua  friulana  sia  storicamente
radicata  possono  usare  il  friulano,  nei  limiti  in cui cio' sia
consentito dalle leggi dello Stato e dai rispettivi Statuti.
  2. Le modalita' per l'uso della  lingua  friulana  da  parte  degli
uffici,  servizi  ed enti strumentali dell'amministrazione regionale,
aventi sede nei comuni di cui  al  comma  1,  sono  disciplinate  con
apposito regolamento da emanarsi entro il 31 dicembre 1998 sentito il
comitato scientifico dell'osservatorio di cui all'art. 21.".
  3.  Dopo  l'art. 11 della legge regionale n. 15/1996 e' aggiunto il
seguente:
  "Art 11-bis (Statuti degli enti locali). - 1.  Al  sensi  e  con  i
limiti dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997,
n.  9,  gli  statuti  dei  comuni, delle province, e degli altri enti
locali dotati di autonomia statutaria, possono dettare norme  per  la
tutela  e lo sviluppo della lingua friulana in armonia con i principi
e le disposizioni della presente legge.
  2. In particolare, entro i limiti del  comma  1,  lo  Statuto  puo'
prevedere:
   a)  l'uso  scritto  ed  orale della lingua friulana nei rispettivi
consigli;
   b)  l'uso,  accanto  ai  toponimi  ufficiali,  dei  corrispondenti
termini in lingua friulana in tutte le situazioni in cui sia ritenuto
opportuno;
   c) l'uso della lingua friulana in altre situazioni, ivi compresi i
rapporti dell'amministrazione con i cittadini.".
  4.  L'art.  13  della  legge regionale n. 15/1996 e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 13 (Grafia ufficiale della lingua  friulana).  -  1.  Per  il
conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 10, comma 1, lettera b),
la  Regione  determina la grafia ufficiale della lingua friulana e ne
promuove la conoscenza e l'uso.
  2. E' adottata, quale grafia ufficiale della  lingua  friulana,  la
grafia  codificata,  in conformita' della deliberazione del consiglio
provinciale di Udine del  15  luglio  1986,  nel  testo  ''La  grafia
friulana  normalizzata''  del prof. Xavier Lamuela, edito a Udine nel
1987, che ha avuto  come  termine  di  riferimento  la  grafia  della
Societa' filologica friulana, con le modifiche di seguito indicate:
   a)  sostituzione  in  corpo  di parola ed all'inizio di parola del
digramma ''ts'' con il segno ''z'';
   b) sostituzione del digramma ''cu+vocale'', nei toponimi  e  nella
onomastica storica, con il digramma "qu+vocale".
  3.  L'osservatorio  della  lingua  e  cultura  friulana e' l'organo
competente per la codifica dei sistemi delle varianti geografiche del
friulano sulla base della grafia ufficiale.".
  5. Le domande di contributo che riguardano la ristampa di opere  in
lingua  friulana, gia' pubblicate nella grafia riconosciuta ufficiale
prima dell'entrata in vigore della presente legge,  hanno  titolo  di
priorita'  ai  fini dell'ammissione ai benefici della legge regionale
n. 15/1996.
  6. All'art. 17, comma 1,  della  legge  regionale  n.  15/1996,  la
lettera c) e' sostituita dalla seguente:
   "c)  concessione  di  borse  di  studio  a laureati o laureandi in
discipline attinenti alle finalita' della presente legge;".
  7. All'art. 17 della legge regionale n. 15/1996, dopo il  comma  1,
sono aggiunti i seguenti:
  "1-bis.  Con  apposito  regolamento  regionale, sentito il comitato
scientifico  dell'osservatorio,  si  provvede   a   disciplinare   le
modalita'  di funzionamento dell'osservatorio e di espletamento degli
adempimenti amministrativi di competenza  della  direzione  regionale
dell'istruzione  e  della cultura, finalizzati a dare esecuzione alle
decisioni assunte dall'osservatorio medesimo,  per  l'attuazione  dei
compiti e lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.
  1-ter.  Al  presidente  del  comitato scientifico dell'osservatorio
regionale della lingua e cultura friulana  spettano  le  attribuzioni
dei  dirigenti  di  servizio,  come  previste  dall'art. 51, comma 1,
lettera a), della legge regionale  27  marzo  1996,  n.  18,  per  la
stipula dei contratti e delle convenzioni di cui al comma 1."
  8.  All'art.  18,  comma  1,  della  legge regionale n. 15/1996, le
parole "l'osservatorio propone annualmente alla  direzione  regionale
dell'istruzione  e  della  cultura"  sono sostituite dalle parole "la
direzione  regionale  dell'istruzione   e   della   cultura   approva
annualmente, su proposta dell'osservatorio".
  9.  All'art.  19 della legge regionale n. 15/1996 sono apportate le
seguenti modifiche:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Sulla base dei piani triennali  di  intervento  previsti  dalla
presente   legge,   l'amministrazione   regionale  e'  autorizzata  a
concedere contributi  finanziari  ai  soggetti  operanti  in  settori
culturali e linguistici indicati all'art. 8, comma 1.";
   b)  al comma 2, lettera c) dopo le parole "corsi di informazione e
aggiornamento" sono aggiunte  le  parole  "premi  letterari  anche  a
livello  internazionale  ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere
lo sviluppo e la diffusione della lingua friulana"; alla  lettera  d)
del medesimo comma, dopo le parole "e traduzione di testi teatrali in
lingua  friulana",  sono  aggiunte  le  parole "premi cinematografici
anche a livello internazionale ed  ogni  altra  iniziativa  idonea  a
promuovere  lo  sviluppo e la diffusione della lingua friulana"; dopo
la parola "corali" sono aggiunte le  parole  "e  musicali";  dopo  la
parola   "diffusione"   sono   aggiunte   le   parole   "nonche'  per
l'innovazione";
   c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Le  domande  per  la  concessione dei contributi di cui al
comma 1 sono presentate alla direzione  regionale  dell'istruzione  e
della  cultura,  con  le  modalita'  previste dall'art. 6 della legge
regionale 31 agosto 1982, n. 73, per gli interventi di cui  al  comma
2, lettere a), c) ed e); con le modalita' previste dall'art. 1, primo
comma,  n.  4,  della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, per gli
interventi di cui al comma 2, lettera b); con le modalita' di cui  al
titolo VII della legge regionale n. 68/1981 per gli interventi di cui
al comma 2, lettera d).".
  10.  All'art.  21  della  legge  regionale  15/1996,  il comma 3 e'
sostituito dai seguenti:
  "3. Alle sedute del comitato partecipano, con voto consultivo:
   a)  il  direttore  del  servizio  per  le   lingue   regionali   e
minoritarie;
   b)  i  componenti  dello  staff  scientifico di cui all'art. 23 se
costituito.
  3-bis. Funge da segretario del comitato un funzionario del servizio
per le lingue regionali e minoritarie.".
  11. All'art. 27, comma 1, della legge regionale n. 15/1996, dopo le
parole "di lingua", sono aggiunte le parole "e  cultura"  e  dopo  le
parole  "dalle  scuole dell'obbligo" sono aggiunte le parole "e dalle
scuole materne".
  12. In relazione al disposto di cui al comma 1 dell'art.  27  della
legge  regionale  n.  15/1996,  come  modificato  dal  comma  11,  la
denominazione del capitolo 5438 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e  del  bilancio  per
l'anno 1998 e' modificata con l'aggiunta della locuzione "alle scuole
materne," dopo la locuzione "alle scuole dell'obbligo,".
  13.  All'art.  29  della  legge regionale n. 15/1996, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
  "2.  L'amministrazione  regionale  e',  altresi',   autorizzata   a
stipulare convenzioni con emittenti radiofoniche o televisive private
per  la realizzazione di programmi radiofonici o televisivi in lingua
friulana.".
  14. In relazione al disposto di cui al comma 2 dell'art.  29  della
legge  regionale  n.  15/1996,  come  modificato  dal  comma  13,  la
denominazione del capitolo 5440 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e  del  bilancio  per
l'anno 1998 e' modificata con l'aggiunta delle parole "radiofonici o"
prima della parola "televisivi".
  15.  Il testo della legge regionale n. 15/1996, come modificato dal
presente articolo, sara' ripubblicato sul Bollettino ufficiale  della
Regione.
  16.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata a concedere alla
societa'  filologica  friulana   "G.   I.   Ascoli"   un   contributo
straordinario  di  lire  250  milioni  per concorrere nelle spese per
l'acquisto della sede di Pordenone della societa'.
  17. I termini e le modalita' di rendicontazione del  contributo  di
cui al comma 16 sono fissati con il decreto di concessione.
  18.  Per le finalita' di cui al comma 16 e' autorizzata la spesa di
lire  250  milioni  per  l'anno  1998  a  carico  del  capitolo  5463
(2.1.242.3.06.06)  che  si istituisce nello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del  bilancio
per  l'anno  1998  alla  rubrica  n.  24  -  programma  2.4.4 - spese
d'investimento - categoria 2.4 - sezione  VI,  con  la  denominazione
"contributo  straordinario  alla  societa' filologica friulana "G. I.
Ascoli" a titolo di concorso nelle spese per l'acquisto della sede di
Pordenone della societa'" e con lo stanziamento di lire  250  milioni
per  l'anno 1998. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento
di pari importo dall'apposito fondo  globale  iscritto  sul  capitolo
8920  del  precitato  stato di previsione della spesa (partita n. 730
dell'elenco  n.  7  allegato  ai  bilanci  predetti),  detto  importo
corrisponde   alla  quota  non  utilizzata  al  31  dicembre  1997  e
trasferita,  ai  sensi  dell'art.  7,  secondo  comma,  della   legge
regionale  n.  10/1982,  con  decreto  dell'assessore  regionale alle
finanze 27 gennaio 1998, n. 7.