Art. 124. Modifiche alla legge regionale n. 15/1996 in materia di tutela e promozione della lingua e della cultura friulana 1. All'art. 8 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. La Regione: a) favorisce la produzione in lingua friulana dei singoli, delle associazioni culturali, di enti ed istituzioni; b) riconosce una speciale funzione di servizio culturale ad enti ed istituzioni che svolgono un'attivita' qualificata e continuati va a livello regionale e che dispongono di un'organizzazione adeguata, individuati con deliberazione della giunta regionale, su proposta del comitato scientifico di cui all'art. 21. Tra gli stessi la Regione riconosce alla societa' filologica friulana "G.I. Ascoli di Udine" una posizione di primaria importanza e ne sostiene il conseguimento delle finalita' istituzionali. 3. I programmi annuali dei soggetti di cui al comma 2, lettera b), sono sottoposti al parere del comitato scientifico di cui all'art. 21 e sono fmanziati con distinti capitoli di bilancio.". 2. L'art. 11 della legge regionale n. 15/1996 e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Uso della lingua friulana). - 1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, l'amministrazione regionale, gli enti locali e i loro rispettivi enti strumentali operanti nei Comuni in cui la lingua friulana sia storicamente radicata possono usare il friulano, nei limiti in cui cio' sia consentito dalle leggi dello Stato e dai rispettivi Statuti. 2. Le modalita' per l'uso della lingua friulana da parte degli uffici, servizi ed enti strumentali dell'amministrazione regionale, aventi sede nei comuni di cui al comma 1, sono disciplinate con apposito regolamento da emanarsi entro il 31 dicembre 1998 sentito il comitato scientifico dell'osservatorio di cui all'art. 21.". 3. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 15/1996 e' aggiunto il seguente: "Art 11-bis (Statuti degli enti locali). - 1. Al sensi e con i limiti dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, gli statuti dei comuni, delle province, e degli altri enti locali dotati di autonomia statutaria, possono dettare norme per la tutela e lo sviluppo della lingua friulana in armonia con i principi e le disposizioni della presente legge. 2. In particolare, entro i limiti del comma 1, lo Statuto puo' prevedere: a) l'uso scritto ed orale della lingua friulana nei rispettivi consigli; b) l'uso, accanto ai toponimi ufficiali, dei corrispondenti termini in lingua friulana in tutte le situazioni in cui sia ritenuto opportuno; c) l'uso della lingua friulana in altre situazioni, ivi compresi i rapporti dell'amministrazione con i cittadini.". 4. L'art. 13 della legge regionale n. 15/1996 e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Grafia ufficiale della lingua friulana). - 1. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), la Regione determina la grafia ufficiale della lingua friulana e ne promuove la conoscenza e l'uso. 2. E' adottata, quale grafia ufficiale della lingua friulana, la grafia codificata, in conformita' della deliberazione del consiglio provinciale di Udine del 15 luglio 1986, nel testo ''La grafia friulana normalizzata'' del prof. Xavier Lamuela, edito a Udine nel 1987, che ha avuto come termine di riferimento la grafia della Societa' filologica friulana, con le modifiche di seguito indicate: a) sostituzione in corpo di parola ed all'inizio di parola del digramma ''ts'' con il segno ''z''; b) sostituzione del digramma ''cu+vocale'', nei toponimi e nella onomastica storica, con il digramma "qu+vocale". 3. L'osservatorio della lingua e cultura friulana e' l'organo competente per la codifica dei sistemi delle varianti geografiche del friulano sulla base della grafia ufficiale.". 5. Le domande di contributo che riguardano la ristampa di opere in lingua friulana, gia' pubblicate nella grafia riconosciuta ufficiale prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno titolo di priorita' ai fini dell'ammissione ai benefici della legge regionale n. 15/1996. 6. All'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 15/1996, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) concessione di borse di studio a laureati o laureandi in discipline attinenti alle finalita' della presente legge;". 7. All'art. 17 della legge regionale n. 15/1996, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Con apposito regolamento regionale, sentito il comitato scientifico dell'osservatorio, si provvede a disciplinare le modalita' di funzionamento dell'osservatorio e di espletamento degli adempimenti amministrativi di competenza della direzione regionale dell'istruzione e della cultura, finalizzati a dare esecuzione alle decisioni assunte dall'osservatorio medesimo, per l'attuazione dei compiti e lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. 1-ter. Al presidente del comitato scientifico dell'osservatorio regionale della lingua e cultura friulana spettano le attribuzioni dei dirigenti di servizio, come previste dall'art. 51, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, per la stipula dei contratti e delle convenzioni di cui al comma 1." 8. All'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 15/1996, le parole "l'osservatorio propone annualmente alla direzione regionale dell'istruzione e della cultura" sono sostituite dalle parole "la direzione regionale dell'istruzione e della cultura approva annualmente, su proposta dell'osservatorio". 9. All'art. 19 della legge regionale n. 15/1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Sulla base dei piani triennali di intervento previsti dalla presente legge, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi finanziari ai soggetti operanti in settori culturali e linguistici indicati all'art. 8, comma 1."; b) al comma 2, lettera c) dopo le parole "corsi di informazione e aggiornamento" sono aggiunte le parole "premi letterari anche a livello internazionale ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo e la diffusione della lingua friulana"; alla lettera d) del medesimo comma, dopo le parole "e traduzione di testi teatrali in lingua friulana", sono aggiunte le parole "premi cinematografici anche a livello internazionale ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo e la diffusione della lingua friulana"; dopo la parola "corali" sono aggiunte le parole "e musicali"; dopo la parola "diffusione" sono aggiunte le parole "nonche' per l'innovazione"; c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla direzione regionale dell'istruzione e della cultura, con le modalita' previste dall'art. 6 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 73, per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), c) ed e); con le modalita' previste dall'art. 1, primo comma, n. 4, della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, per gli interventi di cui al comma 2, lettera b); con le modalita' di cui al titolo VII della legge regionale n. 68/1981 per gli interventi di cui al comma 2, lettera d).". 10. All'art. 21 della legge regionale 15/1996, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: "3. Alle sedute del comitato partecipano, con voto consultivo: a) il direttore del servizio per le lingue regionali e minoritarie; b) i componenti dello staff scientifico di cui all'art. 23 se costituito. 3-bis. Funge da segretario del comitato un funzionario del servizio per le lingue regionali e minoritarie.". 11. All'art. 27, comma 1, della legge regionale n. 15/1996, dopo le parole "di lingua", sono aggiunte le parole "e cultura" e dopo le parole "dalle scuole dell'obbligo" sono aggiunte le parole "e dalle scuole materne". 12. In relazione al disposto di cui al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 15/1996, come modificato dal comma 11, la denominazione del capitolo 5438 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 e' modificata con l'aggiunta della locuzione "alle scuole materne," dopo la locuzione "alle scuole dell'obbligo,". 13. All'art. 29 della legge regionale n. 15/1996, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'amministrazione regionale e', altresi', autorizzata a stipulare convenzioni con emittenti radiofoniche o televisive private per la realizzazione di programmi radiofonici o televisivi in lingua friulana.". 14. In relazione al disposto di cui al comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 15/1996, come modificato dal comma 13, la denominazione del capitolo 5440 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 e' modificata con l'aggiunta delle parole "radiofonici o" prima della parola "televisivi". 15. Il testo della legge regionale n. 15/1996, come modificato dal presente articolo, sara' ripubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. 16. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alla societa' filologica friulana "G. I. Ascoli" un contributo straordinario di lire 250 milioni per concorrere nelle spese per l'acquisto della sede di Pordenone della societa'. 17. I termini e le modalita' di rendicontazione del contributo di cui al comma 16 sono fissati con il decreto di concessione. 18. Per le finalita' di cui al comma 16 e' autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5463 (2.1.242.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla rubrica n. 24 - programma 2.4.4 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione VI, con la denominazione "contributo straordinario alla societa' filologica friulana "G. I. Ascoli" a titolo di concorso nelle spese per l'acquisto della sede di Pordenone della societa'" e con lo stanziamento di lire 250 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 730 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale n. 10/1982, con decreto dell'assessore regionale alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.