Art. 125
              Disposizioni in materia di enti teatrali
 
  1. Ai sensi e per gli effetti del  decreto  legislativo  29  giugno
1996, n. 367, l'amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere
e  partecipare alla costituenda fondazione di diritto privato "Teatro
lirico Giuseppe Verdi".
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
lire  500  milioni  per  l'anno  1998  a  carico  del  capitolo  5349
(1.1.162.2.06.06) che si istituisce nello stato di  previsione  della
spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio
per l'anno 1998 alla rubrica n. 24 - programma 2.4.3 - spese correnti
- categoria 1.6 - sezione VI - con la  denominazione  "Spese  per  la
promozione e la partecipazione alla costituenda Fondazione di diritto
privato  ''Teatro  lirico  Giuseppe  Verdi"" e con lo stanziamento di
lire 500 milioni per l'anno  1998.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante  prelevamento  di  pari  importo dall'apposito fondo globale
iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato  di  previsione  della
spesa (partita n. 71 dell'elenco n. 6 allegato ai bilanci predetti).
  3.  All'art. 16, comma 26, della legge regionale n. 3/1998, dopo le
parole "nell'ambito della stagione di prosa 1997/1998" e' aggiunta la
parola "anche".