Art. 127.
Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali
 
  1. In attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2
e  dell'art.  1 della legge regionale n. 3/1998, e nell'ottica di una
razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento
dell'efficacia  e  dell'efficienza  degli   apparati   medesimi,   e'
istituito  il  comparto unico del pubblico impiego regionale e locale
del Friuli-Venezia Giulia,  di  cui  fanno  parte  i  dipendenti  del
consiglio   regionale,  dell'amministrazione  regionale,  degli  enti
regionali, delle province, dei  comuni,  delle  comunita'  montane  e
degli altri enti locali.
  2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del
comparto  unico  di cui al comma 1 vengono stipulati con le procedure
previste dalla legge.
  3. Al personale del comparto unico di cui al comma 1, suddiviso  in
area   dirigenziale  e  non  dirigenziale,  si  applicano  discipline
omogenee in ordine allo stato giuridico.
  4. L'ordinamento del personale degli enti locali  e'  disciplinato,
analogamente  a  quello  del  personale  della  Regione,  dalla legge
regionale e dai  contratti  collettivi  regionali  nel  rispetto  dei
principi generali del rapporto di pubblico impiego.