Art. 127. Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali 1. In attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell'art. 1 della legge regionale n. 3/1998, e nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, e' istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del consiglio regionale, dell'amministrazione regionale, degli enti regionali, delle province, dei comuni, delle comunita' montane e degli altri enti locali. 2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico di cui al comma 1 vengono stipulati con le procedure previste dalla legge. 3. Al personale del comparto unico di cui al comma 1, suddiviso in area dirigenziale e non dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico. 4. L'ordinamento del personale degli enti locali e' disciplinato, analogamente a quello del personale della Regione, dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego.