Art. 128.
          Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale
 
  1. E' istituita l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale
degli  enti  e  delle  pubbliche amministrazioni di cui all'art. 128,
dotata di personalita' giuridica e sottoposta  alla  vigilanza  della
Presidenza della giunta regionale.
  2.   L'agenzia   rappresenta,  a  livello  regionale,  in  sede  di
contrattazione collettiva, gli enti di cui all'art. 128.
  3. L'agenzia e' retta da un comitato direttivo costituito da cinque
componenti  e  nominato  con  decreto  del  presidente  della  giunta
regionale.    Il    presidente  e due componenti sono designati dalla
giunta   regionale;   i   restanti    componenti    sono    designati
rispettivamente  dall'Associazione  italiana comuni italiani (ANCI) e
dall'Unione provincie italiane (UPI) del Friuli-Venezia Giulia.
  4. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta  competenza
in  materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di
lavoro o in materia finanziaria.
  5. L'agenzia opera nel  rispetto  delle  direttive  che  la  giunta
regionale  adotta  nell'ambito  dei  principi  del pubblico impiego e
degli indirizzi desumibili dagli accordi  stipulati  tra  il  Governo
nazionale e le organizzazioni sindacali.
  6.  In  sede  di  prima  applicazione del comparto unico, l'agenzia
procede, con riferimento al quadriennio contrattuale 1998-2001,  alla
definizione  di  contratti collettivi distinti per il personale della
Regione e degli enti locali, peraltro gia' in un'ottica  di  graduale
omogeneizzazione; a partire dalla successiva tornata contrattuale, e'
definito, a regime, un contratto collettivo unico.
  7.  In  particolare  il  contratto  unico  dovra' tener conto delle
diverse funzioni e responsabilita', graduando nel tempo  gli  effetti
economici avuto riguardo, anche, alla compatibilita' finanziaria.
  8. Ove i contratti prevedano una fase di contrattazione decentrata,
la  medesima  dovra'  aver luogo nel rispetto delle direttive e degli
indirizzi formulati, al riguardo, dall'agenzia.
  9. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,  e'  emanato un apposito regolamento per l'organizzazione e il
funzionamento dell'agenzia.