Art. 128. Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale 1. E' istituita l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli enti e delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 128, dotata di personalita' giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza della giunta regionale. 2. L'agenzia rappresenta, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva, gli enti di cui all'art. 128. 3. L'agenzia e' retta da un comitato direttivo costituito da cinque componenti e nominato con decreto del presidente della giunta regionale. Il presidente e due componenti sono designati dalla giunta regionale; i restanti componenti sono designati rispettivamente dall'Associazione italiana comuni italiani (ANCI) e dall'Unione provincie italiane (UPI) del Friuli-Venezia Giulia. 4. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. 5. L'agenzia opera nel rispetto delle direttive che la giunta regionale adotta nell'ambito dei principi del pubblico impiego e degli indirizzi desumibili dagli accordi stipulati tra il Governo nazionale e le organizzazioni sindacali. 6. In sede di prima applicazione del comparto unico, l'agenzia procede, con riferimento al quadriennio contrattuale 1998-2001, alla definizione di contratti collettivi distinti per il personale della Regione e degli enti locali, peraltro gia' in un'ottica di graduale omogeneizzazione; a partire dalla successiva tornata contrattuale, e' definito, a regime, un contratto collettivo unico. 7. In particolare il contratto unico dovra' tener conto delle diverse funzioni e responsabilita', graduando nel tempo gli effetti economici avuto riguardo, anche, alla compatibilita' finanziaria. 8. Ove i contratti prevedano una fase di contrattazione decentrata, la medesima dovra' aver luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati, al riguardo, dall'agenzia. 9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' emanato un apposito regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia.