Art. 129.
     Integrazione dell'art. 151 della legge regionale n. 53/1981
    in materia di spese legali sostenute dal personale regionale
 
  1. All'art. 151 della legge regionale n. 53/1981,  come  sostituito
dall'art.  41,  comma  1,  della legge regionale 9 settembre 1997, n.
31, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  In  caso  di  lavori  d'urgenza  e  in   economia   svolti
direttamente  dal  personale  regionale,  in  ordine all'attivita' di
progettazione, di sicurezza e di direzione  dei  lavori,  la  Regione
provvede  a  rimborsare  le spese sostenute per la difesa in giudizio
del soggetto interessato nel caso in  cui  il  giudizio  medesimo  si
concluda  con  esclusione  di  responsabilita'  per  dolo o per colpa
grave.".
  2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis  dell'art.
151  della  legge  regionale  n.  53/1981, come aggiunto dal comma 1,
fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.