Art. 129. Integrazione dell'art. 151 della legge regionale n. 53/1981 in materia di spese legali sostenute dal personale regionale 1. All'art. 151 della legge regionale n. 53/1981, come sostituito dall'art. 41, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. In caso di lavori d'urgenza e in economia svolti direttamente dal personale regionale, in ordine all'attivita' di progettazione, di sicurezza e di direzione dei lavori, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio del soggetto interessato nel caso in cui il giudizio medesimo si concluda con esclusione di responsabilita' per dolo o per colpa grave.". 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis dell'art. 151 della legge regionale n. 53/1981, come aggiunto dal comma 1, fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.