Art. 13. Disposizioni in materia di Corpo forestale regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 53/1981, n. 7/1988 e n. 20/1996 1. All'art. 27 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'art. 5 della legge regionale 54/1983, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti: "Assume la qualifica di agente di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di coadiutore-guardia del Corpo forestale regionale. Assume la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di: a) dirigente ispettore forestale, funzionario ispettore forestale, consigliere ispettore forestale del Corpo forestale regionale; b) consigliere forestale; c) segretario-maresciallo del Corpo forestale regionale; d) coadiutore-guardia del Corpo forestale regionale in possesso dei requisiti di cui al comma successivo. La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e', altresi, attribuita al personale appartenente alla qualifica di coadiutore-guardia del Corpo forestale regionale che abbia maturato un'anzianita' di servizio pari ad almeno 15 anni e che abbia superato un apposito corso di formazione per ufficiali di polizia giudiziaria, la cui durata e le cui modalita' di effettuazione sono stabilite con apposito regolamento.". 2. L'art. 56 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, e' sostituito dal seguente: "Art. 56. - 1. Il servizio esterno di vigilanza e prevenzione svolto dal personale del Corpo forestale regionale e' un servizio armato, il cui svolgimento e' disciplinato da apposito regolamento. 2. Ai sensi dell'art. 73, terzo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il personale del Corpo forestale regionale a cui il Commissario del Governo nella Regione abbia riconosciuto la qualifica di agente di pubblica sicurezza a norma dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, porta, senza licenza, le armi fornite in dotazione dall'amministrazione regionale. 3. Al personale del Corpo forestale regionale ed a quello ittico e' fornito dall'amministrazione regionale il vestiario e l'equipaggiamento necessario all'espletamento del servizio, ivi incluso l'armamento previsto in dotazione unitamente alle idonee attrezzature d'uso e custodia. 4. Le spese relative all'acquisto dell'armamento, nonche' alla relativa manutenzione e riparazione, purche' non conseguenti a colpa del dipendente, sono a carico dell'amministrazione regionale. Sono pure a carico dell'amministrazione regionale gli oneri assicurativi per i rischi connessi e conseguenti all'uso dell'arma in dotazione agli appartenenti al personale di cui al comma 1. 5. Risultno, altresi', a carico dell'amministrazione regionale le spese relative all'iscrizione ed alla frequenza ai corsi di cui alla legge 28 maggio 1981, n. 286. 6. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti le caratteristiche, la quantita' ed il periodo minimo dell'uso del vestiario e dell'equipaggiamento.". 3. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 4, della legge regionale 7/1988, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, le stazioni forestali sono istituite quali strutture stabili di livello inferiore al servizio. 4. All'art. 8, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo sostituito dall'art. 21, comma 2, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, il numero "68" e' sostituito dal numero "73" e l'inciso "5 nel profilo professionale di consigliere ispettore forestale" e' sostituito dall'inciso "10 nel profilo professionale di consigliere ispettore forestale". 5. Il regolamento di cui all'art. 56 della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 2, e' emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sezione IV Altre disposizioni in materia di ambiente