Art. 13.
        Disposizioni in materia di Corpo forestale regionale.
  Modifiche alle leggi regionali n. 53/1981, n. 7/1988 e n. 20/1996
 
  1. All'art. 27  della  legge  regionale  53/1981,  come  modificato
dall'art.    5  della  legge regionale 54/1983, dopo il quinto comma,
sono aggiunti i seguenti:
  "Assume la qualifica di agente di polizia giudiziaria il  personale
appartenente alla qualifica di coadiutore-guardia del Corpo forestale
regionale.
  Assume   la  qualifica  di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria  il
personale appartenente alla qualifica di:
   a) dirigente ispettore forestale, funzionario ispettore forestale,
consigliere ispettore forestale del Corpo forestale regionale;
   b) consigliere forestale;
   c) segretario-maresciallo del Corpo forestale regionale;
   d) coadiutore-guardia del Corpo forestale  regionale  in  possesso
dei requisiti di cui al comma successivo.
  La  qualifica  di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria e', altresi,
attribuita   al   personale   appartenente    alla    qualifica    di
coadiutore-guardia  del  Corpo forestale regionale che abbia maturato
un'anzianita' di servizio pari ad almeno 15 anni e che abbia superato
un apposito corso di formazione per ufficiali di polizia giudiziaria,
la cui durata e le cui modalita' di effettuazione sono stabilite  con
apposito regolamento.".
  2.  L'art.  56  della  legge  regionale  53/1981,  come  da  ultimo
modificato dall'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1989,  n.  13,
e' sostituito dal seguente:
"Art.  56. - 1. Il servizio esterno di vigilanza e prevenzione svolto
dal personale del Corpo forestale regionale e' un servizio armato, il
cui svolgimento e' disciplinato da apposito regolamento.
  2. Ai sensi dell'art. 73, terzo comma, del regio decreto  6  maggio
1940,  n.  635,  il  personale del Corpo forestale regionale a cui il
Commissario del Governo nella Regione abbia riconosciuto la qualifica
di agente di pubblica sicurezza a norma dell'art. 3,  secondo  comma,
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116,
porta,   senza   licenza,    le    armi    fornite    in    dotazione
dall'amministrazione regionale.
  3. Al personale del Corpo forestale regionale ed a quello ittico e'
fornito     dall'amministrazione    regionale    il    vestiario    e
l'equipaggiamento  necessario  all'espletamento  del  servizio,   ivi
incluso  l'armamento  previsto  in  dotazione  unitamente alle idonee
attrezzature d'uso e custodia.
  4. Le spese  relative  all'acquisto  dell'armamento,  nonche'  alla
relativa  manutenzione e riparazione, purche' non conseguenti a colpa
del dipendente, sono a carico  dell'amministrazione  regionale.  Sono
pure  a  carico dell'amministrazione regionale gli oneri assicurativi
per i rischi connessi e conseguenti all'uso  dell'arma  in  dotazione
agli appartenenti al personale di cui al comma 1.
  5.  Risultno,  altresi', a carico dell'amministrazione regionale le
spese relative all'iscrizione ed alla frequenza ai corsi di cui  alla
legge 28 maggio 1981, n. 286.
  6.  Con  il regolamento di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti
le caratteristiche, la quantita' ed il periodo  minimo  dell'uso  del
vestiario e dell'equipaggiamento.".
  3.  In  deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 4, della legge
regionale 7/1988, come modificato dall'art. 3, comma 1,  della  legge
regionale 15 giugno 1993, n. 39, le stazioni forestali sono istituite
quali strutture stabili di livello inferiore al servizio.
  4.  All'art.  8,  comma  1, della legge regionale 7 maggio 1996, n.
20, come da ultimo sostituito dall'art.  21,  comma  2,  della  legge
regionale  12  novembre 1996, n. 47, il numero "68" e' sostituito dal
numero "73" e l'inciso "5 nel profilo  professionale  di  consigliere
ispettore  forestale"  e'  sostituito  dall'inciso  "10  nel  profilo
professionale di consigliere ispettore forestale".
  5. Il regolamento di cui all'art. 56 della legge regionale 53/1981,
come  sostituito dal comma 2, e' emanato entro 60 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.
 
                             Sezione IV
              Altre disposizioni in materia di ambiente